La recente modifica della Legge PMI 2026 ha portato una novità significativa per i pensionati che desiderano trasferirsi in Italia. A partire dal 7 aprile 2026, i Comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti nel Mezzogiorno saranno inclusi nel regime della flat tax al 7% sulle pensioni estere. Questa opportunità si amplia rispetto alla soglia precedente di 20.000 abitanti, permettendo a un numero maggiore di pensionati di beneficiare di un’imposizione fiscale favorevole.
Il cambiamento, previsto dall’articolo 26 della legge, offre un’opzione vantaggiosa per coloro che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, consentendo di optare per un’imposta sostitutiva su tutti i redditi di origine estera. Ma quali sono i requisiti e le condizioni per accedere a questo regime? Scopriamolo insieme.
Pensionati idonei per la tassazione agevolata
Il nuovo regime di tassazione agevolata si rivolge a coloro che sono titolari di redditi pensionistici provenienti da fonti estere. Per poter accedere a questo vantaggio, è necessario soddisfare alcuni requisiti:
– Trasferire la residenza fiscale in un Comune italiano ammesso.
– Non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
– Provvenire da un Paese che ha accordi di cooperazione fiscale con l’Italia, escludendo in questo modo i paradisi fiscali.
Tipologia di redditi coperti dalla flat tax
Uno degli aspetti più interessanti di questo regime è che l’imposta sostitutiva del 7% non si applica solo alle pensioni, ma si estende anche ad altri tipi di redditi prodotti all’estero. Ecco un riepilogo:
– Pensioni estere
– Redditi di capitale
– Redditi finanziari di origine estera
È importante notare che, secondo la normativa, alcuni redditi possono essere esclusi dall’imposta sostitutiva, continuando a essere tassati con l’IRPEF ordinaria, a seconda delle giurisdizioni coinvolte.
Comuni inclusi nella Legge PMI 2026
Il regime si applica a pensionati che trasferiscono la loro residenza in specifiche aree, tra cui:
– Comuni con una popolazione non superiore a 30.000 abitanti nelle regioni del Mezzogiorno, come Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
– Comuni colpiti dai terremoti nel Centro Italia nel periodo 2016-2017.
– Comuni che hanno subito eventi sismici nel 2009, come L’Aquila.
È da sottolineare che per i comuni danneggiati da sismi non viene applicato alcun limite demografico.
Procedura per esercitare l’opzione e durata del regime
Per avvalersi di questa opportunità, non è richiesta una domanda specifica. L’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi, dove devono essere indicati i seguenti elementi:
– Lo status di non residente in Italia per i cinque periodi d’imposta precedenti.
– La giurisdizione dell’ultima residenza fiscale.
– Gli Stati per i quali si desidera escludere l’applicazione della flat tax.
– Lo Stato di residenza del soggetto che eroga la pensione.
– Il totale dei redditi di origine estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
L’imposta va versata in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi.
Il regime ha una durata complessiva di dieci anni, coprendo il periodo d’imposta del trasferimento e i nove successivi. È possibile trasferirsi in un altro Comune ammesso senza perdere i benefici, purché il nuovo Comune rispetti i requisiti previsti.
Decadenza e revoca del regime fiscale
Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze, si avrà la decadenza dall’opzione:
– Perdita dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa.
– Omesso o parziale pagamento dell’imposta sostitutiva.
– Trasferimento della residenza in un Comune che non soddisfa i requisiti.
– Trasferimento della residenza all’estero.
In caso di revoca o decadenza, non sarà possibile esercitare nuovamente l’opzione.
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