Come ottenere la pensione anticipata per invalidità: i dettagli

La riforma Fornero ha innalzato l’età pensionistica di uomini e donne, stabilendo i requisiti per la “pensione di vecchiaia” (in base all’età anagrafica):
- minimo 20 anni di contribuzione e 66 anni di età per donne del pubblico impiego e uomini;
- 62 anni per donne del settore privato (poi 66 anni e 3 mesi nel 2018);
- 63 anni e 6 mesi per donne lavoratrici autonome (che diventeranno gradualmente 66 anni e 3 mesi nel 2018).
Inoltre abolisce la “pensione di anzianità” ovvero calcolata in base al numero di anni di lavoro sostituendola alla “pensione anticipata” i cui requisiti sono:
- avere 41 anni e 3 mesi di lavoro per le donne;
- avere 42 anni e 3 mesi per gli uomini.
La riforma prevede anche un adeguamento periodico dei requisiti di pensionamento in funzione dell’allungamento della speranza di vita e, cosa ancora più importante, non ha modificato quanto disposto dalla precedente norma Il Decreto Legislativo 503/92. Tale decreto, infatti, prevede la possibilità di ottenere la Pensione di Vecchiaia Anticipata al compimento del 55° anno di età, se donne, o al 60° anni di età, se uomini, in presenza di un’invalidità non inferiore all’80 per cento. La legge di Riforma del 2011, appunto, senza modificare il contenuto del decreto, tutela i soggetti invalidi dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età, ma il meccanismo di erogazione della pensione ( un anno di attesa) rimane collegato a quello delle finestre d’accesso e all’incremento dell’aspettativa di vita.
Pertanto, per poter accedere a tale prestazione, i requisiti richiesti sono cinque:
- Età anagrafica di 55 anni e 3 mesi se donna e 60 anni se uomo;
- Invalidità >80%;
- Un anno di finestra mobile;
- 3 mesi di Incremento di Aspettativa di vita;
- Cessazione dell’attività lavorativa.
Per ottenere i riconoscimenti d’invalidità (intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive) o di handicap ( inteso minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) previa consultazione del medico, occorre presentare domanda all’INPS.
Questa procedura si struttura in tre fasi:
1) il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS;
2) il cittadino presenta all’INPS la domanda telematica (direttamente dal sito istituzionale, o tramite patronato), da abbinare al certificato medico;
3) in seguito, si verrà convocati per l’accertamento, presso la commissione medica.
Valentina Chisari
Fonte: Inps

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