Novità per le aziende: da oggi le spese per i processi produttivi non integralmente deducibili

Tra le miriade di questioni che ogni giorno è tenuta ad affrontare un’azienda, c’è quella delle spese per la realizzazione di un processo produttivo.

Un problema che molti imprenditori devono affrontare e che rappresenta un caro prezzo da pagare per la riuscita della propria attività. E a tal riguardo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 944 del 15 maggio scorso) ha affrontato la problematica della deducibilità dei costi sostenuti da una società esercente attività di “fabbricazione di tessuti non-tessuti”, in particolare per le spese di manodopera.

Il caso

Il caso è nato quando un’azienda, avvalendosi dell’articolo 108 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ha dedotto integralmente i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi produttivi.
Successivamente, la società contribuente si è vista recapitare diversi avvisi di accertamento ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap, poiché l’Amministrazione finanziaria sosteneva che tali spese dovevano essere, invece, dedotte nei limiti di un terzo (e non integralmente), ai sensi dell’articolo 103 del TIUR, relativo alle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, ecc.

La prima sentenza

A seguito del ricorso, i Giudici di appello avevano dato ragione all’impresa, riconoscendo la deducibilità integrale delle spese da essa sostenute.
Non a caso, veniva ribadito come l’articolo 108 del TUIR potesse essere applicabile, poiché riguardante le spese sostenute all’interno della struttura produttiva per il raggiungimento di un risultato utile.
Di contro, l’articolo 103 del TUIR avrebbe trovato applicabilità solamente nel caso in cui l’azienda avesse acquistato da terzi il diritto ad utilizzare in campo industriale l’opera dell’ingegno.

Il verdetto della cassazione

Il verdetto della Corte di Cassazione ha però rimesso tutto in discussione, precisando che l’articolo 103 del TIUR in realtà non si applica esclusivamente agli acquisti di beni immateriali presso terzi, ma è diretto a disciplinare in via generale l’ammortamento del costo dei diritti sui prodotti dell’ingegno.

In definitiva, la Cassazione ha rigettato il ricorso originario presentato dalla società contribuente, così obbligata a saldare le spese per la realizzazione del proprio processo produttivo, prima dedotte in maniera integrale.

Fonte: Corte di Cassazione