La pausa minima dall’orario di lavoro è un diritto irrinunciabile che spetta a (quasi) tutti i lavoratori dipendenti. Non fruirne non dà, tuttavia, diritto a nessun indennizzo sostitutivo.
È capitato a tutti, almeno una volta nella propria vita lavorativa, di lavorare senza fermarsi nemmeno per la pausa pranzo nell’arco dell’orario di lavoro giornaliero, arrivando alla fine del turno completamente stremati e spossati. Ed in quel momento vi sarete certo domandati, se la rinuncia alla vostra pausa pranzo possa essere per voi frutto di un indennizzo o di una retribuzione sostituiva.
Purtroppo, la risposta a questa domanda è negativa. Il diritto alla pausa è, infatti, un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Pertanto, il lavoratore che spontaneamente decide di “saltare” la pausa, lo farà “a sue spese”, non potendo pretendere un’indennità o un aumento della retribuzione proporzionale alle pause non godute.
Sia la pausa minima che la pausa pranzo non sono infatti, di regola, retribuite. Tant’è che non si considera retribuzione né la somministrazione diretta di vitto al lavoratore, mediante – per esempio – l’istituzione di una mensa aziendale, né la fornitura dei cosiddetti buoni pasto o della cosiddetta indennità sostitutiva di mensa. Trattasi di benefici aventi natura assistenziale, che sono erogati obbligatoriamente solo se previsti dal contratto collettivo.
Cosa dice la legge al riguardo?
È bene, dunque, sapere che ogni lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti (chiamata pausa minima), ove l’orario giornaliero superi le 6 ore. I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere delle pause di maggiore durata rispetto a quella prevista dalla normativa generale, così come prevedere che la pausa venga retribuita. Il mondo lavorativo è, infatti, uno tra i più settorializzati dal punto di vista normativo. A una disciplina generale, si accompagnano diverse discipline derogatorie, previste ad hoc a seconda della categoria di lavoratori presa in esame.
Vi sono, infatti, alcune categorie di lavoratori che non hanno diritto alla pausa (per esempio i dirigenti, i collaboratori familiari, i telelavoratori ed i lavoratori a domicilio, i lavoratori mobili), atteso che l’orario di lavoro per queste categorie non può essere predeterminato, oppure può essere stabilito dallo stesso lavoratore. Mentre per altre categorie ancora, quali i videoterminalisti, i lavoratori domestici ed i trasportatori, sono previste specifiche disposizioni in materia. Ad esempio, per i videoterminalisti, la legge dispone che questi abbiano diritto ad una pausa pari a 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale. Pausa che tra l’altro, per legge, va retribuita.
Quando posso andare in pausa?
Tale scelta è rimessa al datore di lavoro, che la può collocare quando preferisce, anche al termine dell’orario di lavoro. Se, poi, l’orario di lavoro è “spezzato”, la pausa di 10 minuti prevista dalla legge può coincidere con la pausa pranzo: il datore di lavoro non è dunque obbligato a sommare la pausa da 10 minuti con la pausa pranzo.
Se, dunque, non sei a conoscenza di quanti minuti di pausa ti aspettano durante il tuo orario di lavoro e non riesci ad evincerlo dal contratto da te sottoscritto o da quello collettivo di riferimento eventualmente applicabile, chiedi la consulenza di un Professionista, anche al fine di sapere se sia prevista la retribuzione o meno. Ma soprattutto, fruisci delle pause, è un tuo diritto, e a beneficiarne, oltre che la tua persona, sarà anche la qualità del tuo lavoro.
Fonte: D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro