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Rivendi la prima casa? Ecco come evitare le sanzioni

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Tutti i cittadini, più o meno, conoscono i vantaggi che l’acquisto o la costruzione della prima casa comportano sulle imposte e sulle tasse che da essa scaturiscono.

Una stipula di un atto di acquisto di un immobile, da adibire a prima abitazione, se da un lato comporta il pagamento delle relative imposte in maniera ridotta, dall’altro obbliga il proprietario al rispetto di due importanti condizioni:

  • non rivendere l’immobile per i successivi 5 anni dalla data dell’acquisto;
  • trasferire la residenza anagrafica entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto.

Se, per qualsiasi motivo, il proprietario dovesse rivendere l’immobile adibito ad abitazione principale prima dei cinque anni, l’Agenzia presenterebbe un conto molto salato. Dovranno, infatti, essere pagate le imposte di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura ordinaria (e non più ridotta), una sanzione del 30% sulle stesse e gli interessi di mora, calcolati a partire dalla data di stipula dell’atto di acquisto.

La stessa Agenzia prevede la possibilità di evitare l’applicazione della sanzione massima del 30% sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora si verifichi una delle due condizioni sottostanti:

  • l’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, entro 12 mesi dalla rivendita del primo immobile acquistato con le agevolazioni, e la contestuale comunicazione, con apposita istanza, all’Agenzia delle Entrate, dell’intenzione a non voler acquistare un’altra casa di abitazione in futuro. Così facendo l’Agenzia non applicherà nessuna sanzione e procederà soltanto al ricalcolo delle imposte dovuta secondo i nuovi valori;
  • usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso per ridurre l’entità della sanzione purché non sia stata già accertata l’infrazione da parte del Fisco. Questa seconda casistica ricorre nel caso in cui non si proceda ad un nuovo acquisto entro 12 mesi e non si comunichi all’Agenzia delle Entrate di non voler usufruire delle agevolazioni sulla prima casa.

                                                                                                                     DANILO LIZZIO

Fonte: Agenzia delle Entrate

Vedi anche: “A proposito di agevolazioni sulla prima casa…”

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