La decisione del Tar Lazio: illegittimi i limiti normativi che si risolvano in un ostacolo alla libera concorrenza e al libero mercato
Il bed and breakfast (b&b) è tra le attività economiche che va per la maggiore negli ultimi anni, specie nelle località ad alta vocazione turistica. Sempre più persone infatti, ogni anno, decidono di aprire un b&b monetizzando spazi inutilizzati della propria abitazione o un immobile sfitto da tempo. Questo perché, oltre ad essere aumentata la domanda di viaggiatori che preferiscono adottare scelte di alloggio economicamente più vantaggiose, per aprire un b&b non occorrono grandi capitali da investire, potendo tale attività essere svolta anche in forma non imprenditoriale (o c.d. “semplificata”, senza cioè apertura della Partita Iva).
Invero, fino a poco tempo fa, l’unico limite all’avvio di tali attività era rappresentato dalla circostanza che le normative regionali di riferimento, a coloro che intendevano aprire un b&b in forma “semplificata”, richiedevano la soddisfazione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli richiesti a coloro che invece erano costituiti in forma imprenditoriale, quali – in particolare – la dimensione minima dell’immobile in termini di stanze o la necessità che la struttura restasse chiusa per determinati periodi dell’anno. Ne conseguiva che, ove fosse impossibile adattare la struttura alle citate prescrizioni, non vi era altra possibilità per l’istante che desistere dalla volontà di aprire un b&b.
Tali limiti sono oggi venuti meno. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Regione Lazio in una sua recente sentenza. Secondo il Tar infatti, una normativa – quale quella in parola – che finisca per essere d’ostacolo a coloro che vogliano avviare tale attività in forma semplificata, imponendo maggiori costi ed oneri burocratici rispetto a quelli prescritti per chi, invece, eserciti la medesima attività in forma imprenditoriale (o alberghiera), è illegittima, in quanto contrastante con le norme a tutela del libero mercato e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Specie ove tali limitazioni non trovino alcun fondamento nella legge nazionale di riferimento (che in materia è data dal c.d. Codice del Turismo).
Sulla base di tali considerazioni, il Tar ha annullato – limitatamente alle disposizioni ritenute illegittime – il regolamento oggetto del ricorso amministrativo sottoposto alla sua cognizione (nel caso di specie, il regolamento della Regione Lazio, n. 8 del 7/08/2015), con una sentenza che costituisce una svolta epocale in materia di strutture ricettive, avendo di fatto compiuto il primo passo verso una totale liberalizzazione di tali attività economico-imprenditoriali.
Sebbene la cognizione del Tar abbia avuto ad oggetto il regolamento emanato dalla Regione Lazio, il principio di diritto espresso dal Tribunale è valevole su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che oggi, chiunque intenda aprire un b&b, in forma imprenditoriale e non, potrà contare su questa importante sentenza, senza più trovarsi assoggettato alla necessità di soddisfare tali irragionevoli limitazioni.
Pertanto, se avevi pensato di aprire un b&b, ma ti era stata negata la dovuta autorizzazione, perché – ad esempio – l’immobile da destinare a tale attività era troppo piccolo (o troppo grande), forse è arrivato il momento di rimettere mano al tuo progetto economico. Chiedi consulenza ad un professionista per scoprire se anche tu puoi beneficiare del nuovo panorama legislativo inaugurato con la sentenza in discorso.
Fonte: Codice del turismo