Per avere diritto alla provvigione non basta che l’affare sia stato concluso, occorrono altri elementi essenziali, vediamo quali.
Nel 2016 in Italia sono state circa 517 mila le compravendite immobiliari, e si ritiene che nel 2017 tale numero possa aumentare. Gli italiani sono tornati a comprare casa e spesso si rivolgono ad un’agenzia immobiliare. L’agente immobiliare è un mediatore che mette in relazione due o più parti per concludere un affare nel settore immobiliare (ad esempio vendite, locazioni) sia ad uso privato che commerciale; se svolge professionalmente il suo lavoro ha diritto a ricevere un compenso, detto provvigione, da ciascuna delle parti. Ci sono casi però in cui la provvigione non è dovuta. Quali?
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Quando la provvigione all’agenzia immobiliare non è dovuta?
Un’ipotesi è quella in cui nessuna delle parti abbia richiesto l’aiuto di un intermediario e abbia espresso la volontà di procedere privatamente. Di solito, il proprietario di un immobile quando decide di vendere o affittare il proprio immobile firma per iscritto un incarico di mediazione per avvalersi di tutti i servizi offerti dall’agenzia immobiliare; può accadere che il mandato sia stato dato oralmente, oppure che l’agente riesca di sua iniziativa a trovare un acquirente, in questi casi la provvigione all’agenzia immobiliare è sempre dovuta, a patto che le parti dimostrino che non erano a conoscenza della presenza di un agente o che l’affare non si sia concluso tramite il suo intervento.
È bene specificare che l’agente immobiliare deve svolgere la sua attività in maniera indipendente, neutrale, senza alcuna collaborazione, senza favorire una parte a discapito dell’altra, fornendo sempre e comunque tutte le informazioni di cui è a conoscenza per la buona riuscita dell’affare. Secondo la Cassazione, è inoltre tenuto a comunicare sempre qualsiasi cambiamento delle condizioni e circostanze che possono influire sulla compravendita; qualora questo comportamento non venga osservato, l’agente immobiliare non ha diritto al compenso.
Un altro caso è quello in cui una delle parti decida di tirarsi indietro dal contratto e non voler concludere; in una situazione del genere l’agente immobiliare ha diritto al pagamento della propria provvigione, almeno che nel mandato non sia specificato che il compenso è dovuto solo in caso di buon fine dell’affare.
La scadenza del mandato
Se le parti firmano il contratto di vendita dopo la scadenza dell’incarico ed il cliente aveva visto l’immobile durante una visita fissata dall’agenzia, all’agente deve essere pagata la provvigione, fino ad un anno dalla venuta a conoscenza della conclusione privata dell’affare. Se invece le due parti si sono conosciute dopo la scadenza del contratto non si deve pagare nulla.
Iscrizione nel registro
La legge stabilisce che possono vantare il diritto compenso i mediatori iscritti alla Camera di Commercio, dopo aver svolto un corso professionalizzante e aver superato il relativo esame di abilitazione. Ai professionisti abilitati viene rilasciato un tesserino da mostrare al cliente che ne faccia richiesta per dimostrare la propria e regolare posizione; pertanto, se manca tale iscrizione, la provvigione non è dovuta.
Alla fine della giostra è sempre meglio affidarsi ad agenti immobiliari esperti, regolarmente abilitati, con comprovata esperienza, sottoscrivere contratti di mediazione con tutti i punti ben chiari ai fini della tutela di tutti i soggetti coinvolti per evitare inutili e costose cause in tribunale.
Fonte: Governo