Quando si stipula un mutuo, soprattutto se a tasso variabile, bisogna prestare attenzione a monitorare nel tempo l’andamento del tasso d’interesse ed evitare brutte sorprese prima che sia troppo tardi. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di rate crescenti a causa di un elevato tasso d’interesse oltre il livello del tasso di usura, il mutuo può essere annullato mediante richiesta all’autorità giudiziaria. La nullità del mutuo permette all’intestatario:
- di non pagare più interessi al tasso incriminato;
- di chiedere la restituzione di quelli già pagati alla banca finanziatrice, compresi gli oneri accessori;
- di restituire quanto ricevuto come finanziamento dalla banca;
- di bloccare ed annullare le eventuali procedure di espropriazione forzata sui propri beni, nel caso in cui fossero già iniziate azioni risarcitorie.
Per capire quando un mutuo può essere annullato bisogna tener d’occhio il tasso d’interesse; esso rappresenta il costo del denaro richiesto dalla banca per erogare il finanziamento. In base ad una legge in vigore, detto costo non può superare la soglia di determinati tassi fissati, con cadenza trimestrale, dalla Banca d’Italia. Nel confrontare il tasso applicato dalla banca con il tasso usuraio del trimestre interessato, si devono seguire le seguenti direttive:
- se nel contratto di mutuo i tassi moratori da pagare alla banca in caso di ritardato pagamento delle rate, hanno natura sostitutiva del normale tasso d’interesse, non vanno sommati con quest’ultimi ed il raffronto si farà tra i tassi moratori ed il tasso-soglia antiusura;
- se, invece, nel contratto di mutuo è previsto che i tassi moratori hanno natura additiva al normale tasso d’interesse applicato, essi vanno sommati aritmicamente con quest’ultimo e il raffronto sarà effettuato tra la somma dei due tassi e il tasso-soglia.
Info: Legge 108/1996 – Sentenza Cassazione 350/2013