Regole per il riconoscimento del bonus previsto per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri
Dal 10 gennaio è possibile richiedere, tramite modulistica presente nel sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), il riconoscimento del credito di imposta fino a 250 euro per negoziazione assistita e arbitrato.
Il credito di imposta, spettante in caso di chiusura positiva della procedure di negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo, deve essere richiesto tramite la modulistica da utilizzare per indicare l’ammontare dei compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri. Con D.M. 23 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Giustizia ha dettato le regole per il riconoscimento del bonus previsto per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri.
Il riconoscimento del beneficio fiscale è previsto alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell’arbitrato con lodo, pari a 250 euro, nel limite di risorse stanziate a tal fine pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016.
La stessa Legge di Stabilità 2016 ha demandato il compito di definire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d’imposta e i controlli sull’autenticità stessa. Il modulo deve essere presentato in via telematica, con allegati:
- una copia dell’accordo di negoziazione assistita;
- una prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
- una copia del lodo arbitrale;
- una copia della carta d’identità ;
- una copia della fattura rilasciata all’avvocato o all’arbitro;
- una copia relativa alla quietanza, al bonifico, all’assegno o ad altro documento che attesti l’effettivo pagamento del compenso nel corso del 2015.
In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite o di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario compilare una richiesta per ciascuna procedura.
Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre, il credito d’imposta va indicato nel modello UNICO o 730, ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del credito di imposta spettante da parte del Ministero della Giustizia:
- in compensazione, per i contribuenti titolari di partita Iva;
- in diminuzione delle imposte sui redditi, per i contribuenti persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Ovvero, il credito di imposta deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 telematico. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per i compensi dell’anno 2015, il decreto attuativo è stato emanato il 23/12/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2016. Viene stabilito che la domanda di attribuzione del credito di imposta deve essere richiesta compilando e inviando telematicamente, a partire dall’11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l’11 febbraio 2016, l’apposito modulo (FORM), che il Ministero della Giustizia ha reso disponibile dal 10 gennaio 2016, all’interno del sito www.giustizia.it nell’area definita “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014”
Sarà poi il Ministero della Giustizia a comunicare a ciascuno l’importo spettante entro il 30/04/2016. Quindi il riconoscimento del credito avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni disponibile per quest’anno.