I datori di lavoro dei volontari della Protezione civile potranno scegliere tra rimborso monetario e credito d’imposta per ottenere il rimborso delle somme versate ai loro dipendenti.
L’attività dei volontari della Protezione civile è molto importante, soprattutto nella gestione delle emergenze e in tante occasioni queste persone, chiamate da esigenze di percorso, hanno bisogno di doversi assentare dal luogo di lavoro. Per non far gravare sui datori di lavoro l’impegno civico dei volontari è previsto a favore dei primi il diritto di ricevere il rimborso delle somme erogate a titolo di emolumento a favore dei volontari della Protezione civile.
Il riconoscimento di questa agevolazione nasce in seguito ai drammatici eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e che hanno richiesto un impegno straordinario da parte dei soccorritori, anche nella gestione dell’emergenza, tra cui anche i volontari della Protezione civile.
Tuttavia, il rimborso monetario di queste somme prevede delle tempistiche che non sono molto brevi, per cui si è pensato di introdurre la possibilità per i datori di scegliere, al posto del rimborso monetario, di avere il riconoscimento di un credito d’imposta per quanto versato ai volontari della Protezione civile.
La richiesta del credito d’imposta dovrebbe portare ad un dimezzamento dei tempi di attesa rispetto al rimborso monetario. Quindi, alla luce di questa novità, il datore di lavoro potrà scegliere tra il rimborso monetario, che richiede tempi più lunghi, o il credito d’imposta, che permetterà di avere il riconoscimento e l’utilizzabilità dello stesso subito dopo la conclusione dell’istruttoria.
Infatti, il rimborso monetario richiede l’attivazione di un procedimento di liquidazione, che dura mediamente dai 4 ai 6 mesi.
La previsione del credito d’imposta per i datori dei volontari della Protezione civile sta per diventare operativa, ora che è stato pubblicato il regolamento (DPCM del 26 ottobre 2018) che contiene le istruzioni da seguire.
Indice
Credito d’imposta protezione civile: quando è possibile
Innanzitutto va precisato che il diritto al rimborso è riconosciuto per i datori di lavoro di persone che risultano appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile, inserite nell’elenco nazionale dedicato. Il diritto di assentarsi dal lavoro, per il volontario, presuppone la necessità di svolgere attività di soccorso in seguito al sorgere di emergenze e calamità naturali, oppure di partecipare ad attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile.
Sono esclusi dalla possibilità di avvalersi del credito d’imposta i volontari che svolgono un’attività di lavoro autonomo o libera professione, i quali potranno comunque beneficiare del rimborso monetario.
Credito d’imposta Protezione civile: come funziona
Il meccanismo è piuttosto semplice. Il datore interessato a recuperare le somme dovrà presentare un’apposita domanda per chiedere il riconoscimento del credito d’imposta, il quale potrà essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24, iscrivendolo in detrazione. Una volta effettuata la scelta non si può tornare indietro.
Il credito, inoltre, può anche essere ceduto a intermediari bancari, finanziari o assicurativi, i quali, a loro volta, possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi.
In tal caso occorre comunicare al Dipartimento della Protezione civile la cessione del credito d’imposta, specificando l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del soggetto che ha “acquistato” il credito d’imposta.
Una volta riconosciuto il credito d’imposta, il datore di lavoro beneficiario potrà presentare il modello F24 per ricevere il rimborso a partire dal 10 del mese successivo, esclusivamente per via telematica, attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, altrimenti l’operazione non verrebbe riconosciuta e di conseguenza anche il credito d’imposta. Saranno le Regioni a comunicare al datore di lavoro l’importo dei rimborsi spettanti.