Incentivi per start-up innovative

Incentivi e detrazioni fiscali che riguardano gli investimenti sulle start-up innovative, ovvero quelle aziende, solitamente di piccole dimensioni, che si lanciano sul mercato sull’onda di un’idea innovativa, specialmente nel campo delle nuove tecnologie, sono previsti dal D.M 30 GENNAIO 2014.

Più in particolare vengono definiti:

  • I destinatari degli investimenti
  • Le agevolazioni fiscali
  • Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione
  • La decadenza delle agevolazioni fiscali

Destinatari degli investimenti

Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone fisiche e giuridiche passive dell’imposta IRPEF, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che effettuano un investimento agevolato nel capitale sociale di una o più start-up innovative in maniera diretta oppure attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o “altre società di capitali”, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, cioè fino a quello in corso al 31 dicembre 2015, come spiegato nell’art. 2 del D.M. 20 gennaio 2014.

Agevolazioni fiscali

Come stabilito nell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e l’art. 4 del D.M. 30 giugno 2014, le agevolazioni fanno riferimento a sgravi fiscali sotto forma di detrazione e deduzione d’imposta relative alle somme investite dai contribuenti sotto forma di conferimenti nel capitale sociale delle start-up innovative.

L’incentivo si traduce, quindi, in una detrazione IRPEF del 19% o IRES del 20% calcolata sulle somme investite, percentuali che salgono rispettivamente al 25% e 27% se le start-up sono a vocazione sociale o sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Per quanto riguarda il massimale, esso viene fissato, in caso di contribuenti passivi dell’imposta IRPEF a 500 mila euro, mentre per le società a 1,8 milioni di euro.

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale

L’art. 5 del D.M. 30 giugno 2014 pone alcune condizioni che gli investitori devono osservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sopracitate.

È necessario che questi soggetti posseggano la seguente documentazione:

  • una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa, attestante il rispetto del limite di € 2.500.000 per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento;
  • una copia del piano di investimento, contenente le informazioni dettagliate sull’oggetto della propria attività, sui prodotti e sull’andamento delle vendite e dei profitti;
  • una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa, attestante l’oggetto della propria attività nel caso in cui vengano effettuati investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Decadenza delle agevolazioni fiscali

Come esplicitato nell’art. 6 del D.M. 30 giugno 2014, per non perdere il bonus fiscale è necessario mantenere il sostegno alle start-up per almeno due anni dalla data in cui è stato effettuato l’investimento. In questo lasso di tempo non sono quindi consentite:

  • le cessioni, neanche parziali, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita dei requisiti necessari per essere start-up.

In caso di perdita del beneficio di usufruire dell’agevolazione fiscale, sarà necessario restituire la tassazione dell’importo dedotto o detratto, comprensivo degli interessi.

 

Fonte:  www.gazzettaufficiale.it