School bonus: in G.U. le disposizioni attuative

Riconosciuto il credito d’imposta a favore di persone fisiche, enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali a favore di una o più scuole

Il cosiddetto school bonus è diventato operativo. Dal 24 maggio è in vigore il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (il D.M. 8 aprile 2016) che attua l’articolo 1, commi 145-150, della legge n. 107/2015.

Lo school bonus consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto per i soggetti che hanno effettuato, nel 2015 e nel 2016, o che effettueranno entro il 2017, delle erogazione liberali in denaro a favore di una o più scuole, statali e non statali.

La percentuale del credito varia a seconda del periodo d’imposta in cui le erogazioni sono state effettuate. Per le liberalità elargite nel 2015 e nel 2016, l’aliquota del credito d’imposta è pari al 65% della somma erogata.
La percentuale si abbassa al 50% per le erogazioni che verranno effettuate nell’anno 2017.

Potranno beneficiare dello school bonus le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Le erogazioni liberali coperte dal bonus sono quelle destinate ad investimenti in favore di tutti gli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, sia statali che non statali, finalizzati:

  • alla realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  • alla manutenzione ed al potenziamento delle strutture esistenti;
  • o per il sostegno di interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il decreto contiene anche specifiche regole da seguire in fase di versamento. Se una persona o un ente decide di effettuare erogazioni liberali e più istituti scolastici, occorre effettuare operazioni distinte per ognuna delle scuola destinatarie della liberalità.

Nella causale del versamento occorre inserire, seguendo il preciso ordine:

  • il codice fiscale dell’istituto scolastico beneficiario,
  • il codice della finalità dell’erogazione;
  • il codice fiscale del finanziatore (persona fisica, ente non commerciale o soggetto titolare di reddito di impresa che eroga la somma).

Le finalità dell’erogazione possono consistere nella realizzazione di nuove strutture scolastiche (codice C1), nella manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti (codice C2), nel sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (codice C3). Sono queste le opzioni tra cui scegliere, il cui codice assegnato va inserito nella causale di versamento.

Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

A questo punto, dopo aver elargito somma a favore di una scuola, come si potrà beneficiare dello school bonus?

Innanzitutto, nella compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il credito d’imposta maturato con il contributo versato a favore della scuola (o delle scuole). E’ necessario, inoltre, che il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, coincida con quello in cui è stata effettuata l’erogazione o le erogazioni liberali.

Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di uguale importo. Se il credito non dovesse essere utilizzato, questa potrà essere utilizzata successivamente, senza limiti temporali.

Sulle modalità di fruizione dello school bonus, la normativa distingue tra titolari di reddito d’impresa e coloro (persone fisiche o enti) che non esercitano attività commerciali.
I primi possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, invece, il credito d’imposta sarà utilizzabile ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Lo school bonus non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse erogazioni.

Affinché venga riconosciuto il credito d’imposta, le somme devono essere versate, secondo le modalità definite con decreto del MIUR di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (capitolo n. 1260), denominato “Fondo per l’erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti”, iscritto nello stato di previsione del MIUR.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare l’ammontare e la destinazione delle somme erogate, su un’apposita pagina del proprio sito web e sul sito del MIUR.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef, addizionali regionali e comunali), né del valore della produzione ai fini Irap.

Info: Gazzetta Ufficiale