Dalla riqualifica dei territori degradati al miglioramento delle zone colpite dal sisma. Ecco cosa sono le ZFU e i vantaggi per le imprese che investono su particolari ambiti.
Stimolata dall’esperienza francese Zones Franches Urbaines, nata alla fine degli anni 90’ e con l’obiettivo di riqualificare quartieri particolarmente degradati, tramite politiche fiscali vantaggiose per chi vuole investire in queste zone, anche l’Italia da qualche anno adotta la stessa misura. All’interno del quadro legislativo, le cosiddette Zone Franche Urbane iniziano a svilupparsi già dal 2006, ma dopo una serie di revisioni e interventi, trovano una definizione concreta con il decreto interministeriale del 10 aprile 2013. Ma cosa sono? E in cosa consistono?
Le Zone Franche Urbane sono ambiti territoriali definiti tra le regioni dell’Obiettivo Convergenza, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e i comuni di Carbonia-Iglesias. Le imprese che decidono di operare all’interno di queste zone, possono beneficiare di programmi di defiscalizzazione e decontribuzione. In sostanza, le aziende sono stimolate a investire in queste particolare aree, ottenendo degli sgravi fiscali, allo scopo di risanare l’economia e l’aspetto sociale di quei quartieri segnati da povertà e abbandono. Il risultato di tale manovra è sicuramente migliorare la qualità di vita degli abitanti.
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Quali sono le agevolazioni per le imprese che investono sulle Zone Franche Urbane?
I vantaggi per le imprese sono, come abbiamo già detto, agevolazioni in ambito fiscale. In particolare, le aziende possono ottenere delle riduzioni dei versamenti effettuati con il modello F24 e riguardano:
- esenzione dall’imposta sui redditi;
- esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
- esenzione dall’imposta municipale;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso in cui ci siano retribuzioni per il lavoro dipendente.
L’azienda che intende usufruire di tali vantaggi deve presentare la propria richiesta esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
È compito del Ministero dello Sviluppo Economico stabilire il periodo, le modalità e i tempi di fruizione delle agevolazioni da destinare alle aziende che vogliono investire in ambiti sottosviluppati. Tramite apposite circolari, infatti, il Ministero spiega come presentare le richieste, il tipo di agevolazione e le informazioni necessarie per attuare la manovra d’intervento.
Zone Franche Urbane e il terremoto de L’Aquila
Precisiamo che la prima ZFU ad essere stata attuata risale al 2009, anno in cui il sisma colpì il territorio de L’Aquila. In quell’occasione, il decreto-legge 28 aprile 2009 ha conferito al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il compito di individuare, collaborando con il Ministero dello sviluppo e la Regione, i territori interessati dal sisma, ai quali applicare le agevolazioni fiscali.
Il concetto iniziale del programma d’intervento si estende, quindi, anche a quei territori colpiti da eventi naturali, come appunto terremoti e inondazioni. Anche in questo caso, lo scopo è riqualificare specifici ambiti territoriali.
Su questa linea si basa l’introduzione della Zona Franca Urbana del Sisma del Centro Italia, istituita con la legge del 21 giugno 2017. Quest’estensione è avvenuta dopo il terremoto che ha colpito Amatrice nell’agosto del 2016 e interessa più comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Leggi analoghe si sono estese anche in Emilia, dopo l’alluvione del 2014 e in Lombardia a seguito del sisma del 2012.
Nuovo decreto e agevolazioni estese anche ai professionisti
La scorsa estate il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un nuovo decreto che modifica e integra quello del 2013. In particolare, gli incentivi alle Zone Franche Urbane sono stati estesi anche ai professionisti. I nuovi beneficiari devono avere i seguenti requisiti:
- rispettare i requisiti per le micro e medie imprese sanciti dal regolamento dell’Unione Europea, 651/2014;
- svolgere la loro attività all’interno della ZFU;
- alla data di presentazione della richiesta, devono essere iscritti all’albo dei professionisti o aderenti ad associazioni professionali;
- alla data di richiesta devono svolgere già la loro attività o iniziarla entro 180 giorni;
- non devono trovarsi in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.