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Autotrasportatori: cambiano le istruzioni per il modello F24

la nuova compilazione del modello f24la va inviata non più entro il 30 giugno dell’anno successivo, bensì entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

È tempo di novità per gli autotrasportatori italiani. Infatti, ancora una volta bisognerà aggiornarsi per la compilazione del modello F24, in caso di utilizzo del codice tributo “6740” relativo alle accise sul gasolio.

Richieste dall’Agenzia delle Dogane, tali rettifiche sono ideate per l’adeguamento alle novità di legge sulla disciplina che regola la fruizione in compensazione del bonus fiscale (articolo 61 del Dl 01/2012).

“Vecchio” modello F24

La precedente normativa sull’agevolazione a favore degli autotrasportatori (DPR 277/2000) prevedeva che i soggetti o le imprese interessate dovessero presentare al competente ufficio delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un’apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare/rappresentante dell’azienda, contenente una serie di informazioni, tra cui:

  • dati identificativi della società;
  • numero di mezzi ammessi al beneficio;
  • numero dei litri di gasolio consumati.

La nuova compilazione

Con le nuove modifiche introdotte dal Dl 01/2012, la dichiarazione va inviata non più entro il 30 giugno dell’anno successivo, bensì entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Inoltre, il credito deve essere utilizzato (in compensazione) entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Per quanto riguarda la compilazione, nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” deve essere riportato il numero della rata:

  • due caratteri per indicare il trimestre solare di riferimento;
  • due caratteri per segnalare l’anno di consumo del gasolio (ad esempio, “0315” per rappresentare il trimestre luglio-settembre 2015).

Infine, nel campo “anno di riferimento” va evidenziato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento (formato “AAAA”).

Cirino Cristaldi

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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N° 2/15 del 22/01/2015

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