Esenzione bollo auto per disabili

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Il sistema fiscale italiano introduce agevolazioni per l’acquisto di auto per disabili. Potranno detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, con aliquota Iva agevolata al 4% anziché al 22%, nonché l’esenzione bollo auto e l’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Beneficiari

I soggetti che possono godere di questa agevolazione sono:

  • i non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi);
  • i sordomuti;
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i disabili con ridotte capacità motorie e limitate capacità di deambulazione.

L’esenzione bollo auto spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. In quest’ultimo caso il reddito annuo lordo del disabile non deve essere superiore a 2.840,51 € e la cilindrata del veicolo non deve essere superiore a 2000 cc se a benzina e a 2800 cc se a gasolio.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo di essi, che lui stesso potrà scegliere indicando all’Ufficio tributi dell’ente Regione (o in alternativa all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate) la targa di riferimento al momento della presentazione della documentazione.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il soggetto portatore di handicap è permanente. Il disabile che ne ha fruito deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente la documentazione medica che accerta la sua disabilità entro 90 giorni dal termine di scadenza del pagamento del bollo, che nella maggioranza dei casi coincide con il 31 gennaio. L’ufficio competente provvederà a inserire tutti i dati nell’anagrafe tributaria e al tempo stesso comunicherà ai diretti interessati sia l’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia l’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Una volta riconosciuta l’esenzione, per la quale non deve esporre alcun tesserino sul parabrezza, il disabile non deve ripresentare la documentazione, ma è tenuto a comunicare solo eventuali variazioni all’ufficio competente.