Un progetto di legge prevede una norma che esclude le prestazioni erogate in ragione della disabilità dal computo ISEE. Dubbi sulla copertura finanziaria.
Le erogazioni percepite in ragione della disabilità di un componente del nucleo familiare uscirà dal conteggio dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
L’ISEE è uno strumento che serve a definire la condizione economica delle famiglie italiane, ai fini del calcolo di tasse e imposte (come la TASI), della determinazione dell’ammontare delle bollette di determinati servizi e, soprattutto, costituisce la base per la valutazione dei presupposti (ed eventualmente dell’ammontare) delle erogazioni di servizi sociali (come borse di studio, servizi mensa, accesso agli asili nidi, ecc..).
La determinazione dell’ISEE tiene conto dei redditi e dei patrimoni percepiti dai singoli componenti dal nucleo familiare, del numero dei componenti e del loro status. La rilevanza ed il peso che va dato a ognuno di questi elementi sono molto importanti per il risultato finale.
È chiaro che una condizione di disabilità comporta per una famiglia la necessità di sostenere delle spese e per questo, gli enti pubblici, erogano delle prestazioni economiche a favore di chi si trova in questa condizione.
Ma è legittimo che le erogazioni a favore dei disabili concorrano a determinare l’ISEE?
Secondo il Consiglio di Stato non lo è. Per queste ragioni ha bocciato in parte i criteri per il calcolo dell’ISEE.
Con una norma transitoria inserita nel progetto di legge sulla scuola, sono stati recepiti alcuni dei principi stabiliti nelle sentenze del Consiglio di Stato emesse in materia, nell’attesa di provvedere ad una modifica organica della disciplina dell’ISEE, contenuta nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.
La norma transitoria ha stabilito che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti ed erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità in cui versa almeno un componente del nucleo familiare, vano esclusi dal reddito disponibile.
In virtù della stessa norma transitoria, sempre in recepimento di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, è stato modificato il meccanismo di equivalenza. Le franchigie sono state eliminate, mentre il parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, è stato aumentato di 0,50. Non ci sarà più, inoltre, la distinzione tra disabili minorenni e maggiorenni.
Per quanto riguarda gli importi percepiti per ragioni non legate allo status di disabile, questi restano comunque inclusi nel reddito disponibile. Le borse di studio universitario, invece, non rientrano nel calcolo ISEE.
Al momento la legge sulla scuola è ancora in discussione al Parlamento. Se verrà approvata, le amministrazioni interessate dovranno adeguarsi entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, «nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati».
Ed è proprio qui che ci sono i principali nodi da sciogliere. Una volta entrata in vigore, questa norma comporterà un aggravio di spesa pubblica. La copertura economica della legge è stata individuata in una riduzione di 1 milione di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali.
La formula di chiusura «nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati», è quella che fa sorgere i maggiori dubbi.
In occasione di un’interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia ha affermato che gli effetti finanziari prodotti dall’Isee. «dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione».
E’ probabile quindi che per riuscire per trovare la copertura per attuare la norma, verranno aumentate le soglie per accedere a determinate prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitari