Parole come file sharing e download sono entrate a far parte del linguaggio e nelle abitudini dei navigatori degli “immensi oceani” che solo internet può offrire. Difatti è abitudine diffusa quella di condividere e scaricare materiale di qualsiasi tipo da internet (film, musica o video giochi): che sia materiale protetto da diritti d’autore, a molti poco importa.
Per un navigatore di internet, il passo da percorrere per diventare “pirata” è breve, ma ricordiamo che la pirateria è un reato (anche se la maggior parte degli utenti non lo sa o non se ne preoccupa). Quando si effettuano download illegali, o si condivide materiale coperto da copyright, si contribuisce alla diffusione nel mercato nero dei file coperti dal diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque, a fini di lucro, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico un’opera protetta dal diritto d’autore (dischi, nastri o supporti simili come gli mp3). Stessa pena per chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali. Ed ancora viene punito chi, pur senza un accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (si pensi al decoder e alla trasmissione delle partite tra amici). Stessa sorte per chi duplica, per trarne profitto, programmi per computer o distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
La nuova riforma del codice penale prevede però l’archiviazione dei reati di “particolare tenuità”, inseriti in un apposito elenco del quale fanno parte ad esempio il doping, l’omissione di soccorso, ed i reati sul diritto d’autore. Il pirata informatico potrà, quindi, essere citato in un giudizio civile per la condanna all’indennizzo dovuto, ma non potrà essere condannato penalmente per tale reato. Ricordiamo però che l’archiviazione del fatto non equivale ad una assoluzione: il pirata, non la passerà completamente liscia, ma ne uscirà con la fedina penale “macchiata”.