Quando si esce in strada per andare ad accompagnare i figli a scuola, per vedersi con gli amici, per fare la spesa, o per qualsiasi altro motivo, bisogna tenere sempre gli occhi e le orecchie ben aperti, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Che sia un ragazzino spericolato, o un automobilista distratto, il rischio d’incidente è sempre all’ordine del giorno. Il pericolo non è solo legato all’incidente stradale che può avere effetti fatali, ma anche al fatto che a volte chi lo causa, scappa via senza voltarsi indietro, lasciando spesso dietro di se giovani vite stroncate. Ai familiari di queste vittime è rivolto il sostegno del FGVS (Fondo di Garanzia Vittime della Strada).
Il Fondo, istituito per legge, è finanziato da tutti gli automobilisti ogni volta che pagano l’assicurazione della loro auto, ed opera designando un’impresa assicurativa che tenterà di recuperare le somme corrisposte al danneggiato agendo (di norma, con un decreto ingiuntivo) nei confronti del diretto responsabile.
Diversi sono i casi in cui si può accedere al fondo:
- per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati;
- per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati;
- per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli rubati;
- per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni;
- per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Quanto tempo ha il Fondo per rivalersi nei confronti del responsabile? A chiarirlo è una recente sentenza del Tribunale di Firenze, secondo la quale il termine di prescrizione dell’azione di rivalsa è di 10 anni, e non di 2 come per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
Info Tribunale di Firenze sentenza n° 207/2015