Via con gli “Accordi per l’innovazione”: pubblicate modalità e termini per la concessione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca

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Per favorire la competitività delle imprese nel territorio nazionale dal punto di vista dell’innovazione tecnologica sono stati ridefinite le procedure per concedere delle agevolazioni alle imprese.

Sono state applicate le nuove disposizioni per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sottoscritti dal Ministero con le Regioni, le Province autonome, le altre amministrazioni pubbliche e i soggetti proponenti.

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, o al notevole miglioramento di quelli già esistenti, attraverso lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e per l’innovazione 2014-2020 “Horizon 2020“.

A chi sono rivolti gli Accordi per l’innovazione?

I beneficiari sono:

  • imprese che esercitano attività industriali, dirette alla produzione di beni e di servizi o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • imprese che esercitano attività di servizio alle industrie;
  • imprese che esercitano attività agroindustriali, che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • imprese che esercitano attività artigiane;
  • centri di ricerca.

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, l’accordo di partenariato e il consorzio.

Di cosa trattano gli Accordi per l’innovazione?

L’accordo per l’innovazione deve essere stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni e le province autonome interessate.

La proposta progettuale deve contenere i seguenti elementi:

  • la denominazione e la dimensione di ciascun progetto proponente, descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico – organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale;
  • il piano strategico industriale aggiornato;
  • la descrizione della proposta progettuale, con indicazione dei relativi obiettivi, dalla data di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti;
  • la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

Le proposte progettali finanziabili possono riguardare: tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazioni avanzate, spazio, tecnologie volte a realizzare gli obiettivi della priorità “sfide per la società” previste da Horizon 2020.

Nel caso di progetti presentati in forma congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale e, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, si deve prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.

Quali sono le spese ammissibili per gli Accordi per l’innovazione?

Le risorse disponibili ammontano a 206,6 milioni di euro. Le proposte progettuali devono prevedere spese e costi compresi tra 5 milioni di euro e 40 milioni di euro.

Le tipologie di spese ammissibili riguardano:

  • il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro o titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo;
  • i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, brevetti e know how;
  • le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto;

Il progetto non deve avere una durata superiore a 3 anni.

Ai fini dell’erogazione del contributo, viene fatta una valutazione di natura tecnica dal Soggetto gestore per valutare i seguenti elementi:

In cosa consistono le agevolazioni per gli Accordi per l’innovazione?

Le proposte progettuali sono inviate al Ministero dello sviluppo economico che dopo aver verificato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, trasmette copia della proposta alla regione o alle regioni interessate per capire se c’è la possibilità di cofinanziare i progetti di ricerca e sviluppo.

Se la valutazione di questi elementi è positiva, si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, che comporta successivi progetti esecutivi e alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore. Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili;
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili.

A queste percentuali si può aggiungere una quota variabile che dipende dalle risorse finanziarie regionali disponibili.

Come fare per partecipare Agli accordi per l’innovazione?

I soggetti proponenti devono presentare la proposta progettuale e la scheda tecnica esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta certificata .

Approfondisci il Decreto Direttoriale 25 ottobre 2017.