Il nuovo decreto del MISE sostiene lo sviluppo delle start-up innovative italiane
In Italia, costituire una start-up innovativa sarà ancora più facile a partire dal 2016. Incentivi confermati e possibilità di far partire la propria impresa innovativa senza passare obbligatoriamente dal notaio.
In un periodo in cui il mondo occidentale è straripante di start-up innovative apparse dal nulla per conquistare il mercato globale, anche l’Italia cerca di mettersi al passo coi tempi.
Non a caso, il decreto del 17 febbraio 2016 firmato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sembra studiato appositamente per rinsaldare il pacchetto di agevolazioni già esistenti, con l’introduzione di importanti novità volte a favorire la costituzione di nuove start-up made in Italy.
Indice
Costituire una start-up innovativa: il nuovo modello informatico
La notizia più importante riguarda la costituzione di una start-up che non dovrà essere obbligatoriamente formalizzata da un notaio, tramite atto pubblico.
Infatti, il nuovo decreto firmato dal ministro Federica Guidi prevede la possibilità che si possa utilizzare un modello standard tipizzato con firma digitale da parte dei sottoscrittori per costruire una start up innovativa.
Una volta redatto, il documento informatico firmato digitalmente (formato dall’atto costitutivo e dallo statuto), deve essere presentato per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’ufficio competente di zona, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.
Costituire una start-up innovativa: il ruolo dell’ufficio del Registro delle Imprese
L’ufficio competente del Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare una serie di controlli sulla documentazione ricevuta, al fine di verificare:
- che il procedimento di sottoscrizione sia stato concluso con l’apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall’apposizione della prima delle sottoscrizioni (nel caso di contratto di società plurilaterale);
- la competenza territoriale;
- la conformità del contratto al modello standard approvato dal MISE e redatto secondo le specifiche tecniche del formato digitale;
- la liceità, la possibilità e la determinabilità dell’oggetto sociale;
- la presentazione contestuale della domanda d’iscrizione nella sezione speciale delle start-up;
- la riferibilità astratta del contratto alla previsione;
- la sottoscrizione effettuata con firma digitale da parte di tutti i contraenti (nel caso di società composta da più soci) oppure dell’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale);
- la fattiva validità delle sottoscrizioni;
- l’adempimento degli obblighi legislativi richiesti;
- l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società.