Impianti fotovoltaici. Semplificato e snellito l’iter per la realizzazione

La burocrazia, si sa, è una vera e propria mannaia sulla testa di milioni di italiani. Da anni si parla di innovazione, in molti speculano sullo snellimento di tale fardello per i cittadini, ma sono in pochi ad agire per davvero. E se poi la burocrazia rallenta l’iter per ottenere la concessione di utili strumenti per risparmiare e anche guadagnare – così come consente l’installazione di un impianto fotovoltaico – è ancora più demoralizzante.

Ma arrivano buone notizie dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che ha pubblicato il Decreto che approva il “modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati, con potenza nominale non superiore a 20 kW, sui tetti degli edifici”.

Meno burocrazia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, questo Decreto si pone l’obiettivo di ottenere la massima semplificazione a sostegno del cittadino, attraverso:

  • la massiccia riduzione delle informazioni da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e Gse;
  • la razionalizzazione dell’intero iter procedurale tramite il sito web del Gestore di rete.

In due soli click

Al fine di ottenere il maggior snellimento possibile dell’iter burocratico, l’utente sarà chiamato (tramite un’interfaccia informatica) a comunicare un numero minimo di informazioni, come di seguito:

  • Parte I: consiste nell’invio dei dati da comunicare per l’inizio dei lavori;
  • Parte II: consiste nell’invio dei dati da fornire al termine dei lavori.

In questo modo, a seguito dell’invio del modello unico, che consentirà inoltre la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Il modello unico

Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, il modello unico verrà utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aventi queste caratteristiche:

  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo;
  • potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Fonte: G.U. n. 121 del 28 maggio 2015