Più garanzie in agricoltura: Via alle assunzioni congiunte

Si chiama assunzione congiunta: più datori di lavoro assumono la stessa persona che svolgerà il proprio lavoro secondo le esigenze di ciascuno di loro, ma senza una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all’uno o all’altro.
È l’ultima novità in fatto di assunzioni che sembra aumentare la tutela del dipendente, perché tutti i datori, saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge.

La possibilità dell’assunzione congiunta è riservata alle imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo; imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono agricole.

Vediamo meglio come funziona questa tipologia di assunzione sotto il punto di vista degli adempimenti previdenziali.

Il “Referente Unico” è il soggetto obbligato a ottemperare agli adempimenti previdenziali, può essere:

  • l’impresa capogruppo;
  • il proprietario;
  • il soggetto individuato da uno specifico accordo nel caso di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete;

ed è tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).

Denuncia aziendale

È finalizzata a fornire l’insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro, ad esempio:

  • Tipologia Co-Datori;
  • Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
  • Codice CIDA;
  • Matricola INPS, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
  • Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
  • Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto.

A seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuito apposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere agli obblighi di Denuncia DMAG: per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore.

Fonte: INPS