Incentivi per nuove assunzioni

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L’agevolazione opera non solo in favore delle imprese, ma anche di professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni ed onlus.
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in una delle regioni elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2014 (si tratta di tutte le regioni tranne la Campania, il Piemonte e la Valle d’Aosta) o nella provincia autonoma di Trento.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 sul sito del Ministero del Lavoro) al 30 giugno 2017.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 188.755.343 euro.
Le aziende ottengono un bonus se attivano:

  • un contratto a tempo determinato per 6-12 mesi;
  • un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi;
  • un contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Sono esclusi anche i tirocini e il servizio civile.
Ai fini dell’ammissione al bonus bisogna verificare, in primo luogo, il rispetto dei requisiti soggettivi dei giovani da assumere.
L’assunzione deve riguardare i giovani registrati al Programma Garanzia Giovani che:

  • abbiano compiuto almeno 16 anni;
  • si trovino nella condizione di NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati (ai sensi del D.Lgs. 181/2000) né inseriti in un percorso di formazione.

Come chiarito dall’INPS, il bonus compete anche se, nel momento dell’assunzione, il giovane abbia compiuto il trentesimo anno di età.

Il bonus varia a seconda del contratto e alle caratteristiche del giovane assunto.
Nello specifico, per ogni assunzione a tempo indeterminato, il contributo varia dai 1.500 ai 6.000 euro. Nell’ipotesi di contratto a tempo determinato di durata compresa tra 6 e 12 mesi, il contributo varia dai 1500 ai 2000 euro. Tali importi salgono rispettivamente a 3.000/4.000 euro nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Fonte: Ministero del Lavoro (Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014)