Rimborso del biglietto aereo: Sai quando puoi ottenerlo?

Per poter ritornare ad affrontare la routine quotidiana con la giusta carica, non c’è niente di meglio che ritornare da un bel viaggio!

Purtroppo non sempre va tutto come organizzato e se a volte gli imprevisti rendono tutto più elettrizzante dando alla vacanza un “sapore” indimenticabile, altre volte la vacanza può trasformarsi in un incubo senza fine. Ritardi nel recapito del bagaglio, esasperanti ritardi o cancellazione improvvisa dei voli, sono tutti disagi che i viaggiatori sanno di dover tenere in conto.

Se è vero che nulla possiamo fare da parte nostra per evitare certi disagi, è vero che ci sono dei casi in cui si possono chiedere e ottenere dei rimborsi. Andiamoli a vedere nel dettaglio:

Ritardato recapito del bagaglio

Oltre le 24 ore dall’arrivo a destinazione, si ha diritto al risarcimento del danno pari ad euro 500 e al rimborso delle spese che si è stati costretti a sostenere per sopperire alla ritardata consegna del bagaglio.

Ritardo volo o negato imbarco

L’Unione Europea ha stabilito che in caso di cancellazione o ritardo volo superiore 3 ore, oppure in caso di negato imbarco è previsto un indennizzo compreso tra 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.

Cause di forza maggiore

La compagnia non è tenuta a rimborsare il costo del biglietto solo se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (avverse condizioni meteorologiche, scioperi, rischio attentati terroristici, guerre, chiusura spazi aerei, incendi, eruzione di vulcani, maremoti).

Nel caso in cui sia il consumatore a rinunciare al soggiorno della destinazione prescelta, per esempio a causa di un reale rischio (attentati terroristici, scoppio di epidemie, terremoti, etc.) egli ha il diritto di recedere dal contratto stipulato con il tour operator, chiedendo la restituzione delle somme anticipate.

Il consiglio comunque è quello di rivolgersi alle associazioni dei consumatori per ottenere il rimborso di quanto dovuto.

Fonte: Corte di Cassazione Sentenza n° 16315/2007