Di questi tempi possedere un bene, qualunque esso sia, è diventato un vero e proprio lusso. Proprio per questa ragione sono in continua crescita i leasing (contratti di locazione di immobili, veicoli, impianti, macchinari o attrezzature industriali, con facoltà di riscatto del bene locato sulla base di una cifra stabilita al momento della stipula).
E a tal proposito, il Codice Civile prevede una serie di garanzie poste a tutela dei soggetti che concludono questo tipo di contratto.
L’Art. 1519-BIS del codice civile
L’art.1519-bis del Codice Civile, stabilisce le norme per la tutela del consumatore:
- contratti di appalto e di opera;
- contratti di permuta e di somministrazione;
- contratti di vendita e garanzie relative ai beni di consumo;
- altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.
L’onere del venditore
Il venditore ha l’obbligo di rispettare quanto riportato sul contratto di vendita, secondo i seguenti requisiti:
- conformità del bene alla descrizione e possesso delle stesse qualità che il consumatore ha osservato nel modello campione;
- consegna del bene nei modi e nei tempi già stabiliti;
- garanzia relativa alle prestazioni abituali;
- idoneità all’uso abituale di beni del medesimo tipo;
In caso di difformità
Quando il consumatore riscontra un determinato difetto di conformità del bene, ha diritto:
- ad una riduzione del prezzo di leasing;
- al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione/sostituzione;
- alla risoluzione contrattuale (nel caso in cui non sia stata ripristinata la difformità con la riparazione o la sostituzione del bene).
Fonte: Art. 1519-BIS del codice civile