Contratti Leasing, ecco le garanzie a tutela del consumatore

Di questi tempi possedere un bene, qualunque esso sia, è diventato un vero e proprio lusso. Proprio per questa ragione sono in continua crescita i leasing (contratti di locazione di immobili, veicoli, impianti, macchinari o attrezzature industriali, con facoltà di riscatto del bene locato sulla base di una cifra stabilita al momento della stipula).

E a tal proposito, il Codice Civile prevede una serie di garanzie poste a tutela dei soggetti che concludono questo tipo di contratto.

L’Art. 1519-BIS del codice civile

L’art.1519-bis del Codice Civile, stabilisce le norme per la tutela del consumatore:

  • contratti di appalto e di opera;
  • contratti di permuta e di somministrazione;
  • contratti di vendita e garanzie relative ai beni di consumo;
  • altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

L’onere del venditore

Il venditore ha l’obbligo di rispettare quanto riportato sul contratto di vendita, secondo i seguenti requisiti:

  • conformità del bene alla descrizione e possesso delle stesse qualità che il consumatore ha osservato nel modello campione;
  • consegna del bene nei modi e nei tempi già stabiliti;
  • garanzia relativa alle prestazioni abituali;
  • idoneità all’uso abituale di beni del medesimo tipo;

In caso di difformità

Quando il consumatore riscontra un determinato difetto di conformità del bene, ha diritto:

  • ad una riduzione del prezzo di leasing;
  • al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione/sostituzione;
  • alla risoluzione contrattuale (nel caso in cui non sia stata ripristinata la difformità con la riparazione o la sostituzione del bene).

Fonte: Art. 1519-BIS del codice civile