Aspetti fiscali del noleggio e leasing auto

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Spesso ci chiediamo quale sia la migliore modalità di acquisto del parco macchine e, soprattutto nel caso di un’azienda, il dubbio è: meglio un noleggio o optare per il leasing? Analizziamo le differenze

Noleggio a lungo termine

Il noleggio, o locazione, è disciplinato dall’articolo 1571 del Codice Civile per cui “La locazione è il contratto col quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra, il conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo”. Quest’ultimo comprende tutti i servizi legati all’uso del veicolo (finanziari, assicurativi, di manutenzione straordinaria e di assistenza); restano esclusi i costi del carburante ed eventuali multe. Un aspetto positivo è la garanzia di avere sempre un’auto a disposizione: in caso di guasto, infatti, la società di noleggio ne fornirà una sostitutiva; alla fine del contratto, sarà necessario restituire la macchina oppure prolungare il noleggio: non esiste, infatti, l’opzione di riscattare l’auto.

I principali vantaggi del noleggio sono quindi:

  • diminuzione delle spese relative al parco macchine non utilizzato, permettendo di utilizzare la macchina solo per il tempo e per l’uso necessario (minimo 12 mesi);
  • eliminare i costi dovuti alle rotture e ridurre tempi di fermo tramite la riparazione o la sostituzione del mezzo da parte della società di noleggio;
  • diminuzione dei costi di manutenzione che sono a carico del noleggiatore;
  • eliminazione dei costi relativi alla rivendita o alla loro rottamazione;

Leasing

Il leasing è una stipula appartenente alla categoria dei “nuovi contratti” e risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (ex art. 1523 c.c.) e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 del Codice Civile.

Con il contratto di leasing, che può essere finanziario o operativo, un soggetto, chiamato locatore o concedente, concede a un altro soggetto, chiamato utilizzatore, il diritto di usufruire di un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

È possibile fare dei leasing comprensivi di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone ma, a differenza del noleggio a lungo termine, tutti i servizi e gli adempimenti sono a carico del conduttore.

Occorre precisare le differenze tra il leasing operativo e il leasing finanziario

Nel leasing operativo:

  • il concedente è normalmente il produttore del mezzo;
  • la durata può essere inferiore ai 12 mesi;
  • l’impresa utilizzatrice può servirsi, se previsto a livello contrattuale, della facoltà di recesso in ogni momento;
  • al termine del contratto i beni devono essere restituiti.

Nel leasing finanziario:

  • il concedente non è l’impresa costruttrice ma quest’ultima lo vende alla società di leasing;
  • la società di leasing lo trasferisce all’utilizzatore, il quale ne dispone come se fosse il proprietario.

Aspetti Fiscali del leasing e Noleggio

I veicoli utilizzati dalle imprese si distinguono in due categorie: veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. I primi sono disciplinati dall’art. 164, c. 1, lett. a), i secondi dall’art. 164, c. 1, lettere b) e b-bis) del Tuir. Per i veicoli non espressamente disciplinati dal Tuir, la deducibilità è regolata dal principio generale dell’inerenza (Tuir, art. 109, c. 5).
Il principio di inerenza rappresenta uno dei pilastri concettuali della determinazione del reddito imponibile d’impresa. Esso è incardinato nell’articolo 75, comma 5, del Tuir, il quale dispone che: le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Tutti i veicoli aziendali acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 possono beneficiare dei cosiddetti “super ammortamenti” introdotti dalla Legge di stabilità 2016. L’agevolazione consiste nella possibilità di incrementare del 40% il costo di acquisizione dei veicoli ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, fermi restando i limiti percentuali di deducibilità previsti dall’art. 164 del Tuir. L’agevolazione non si applica agli autoveicoli acquisiti mediante leasing operativo (senza possibilità di optare per il riscatto) e noleggio.