Nessuna multa da pagare se non ricordi chi guidava la tua macchina

Se un soggetto non si ricorda a chi ha prestato la propria vettura nel momento dell’infrazione non può essere costretto a pagare alcun tipo di sanzione.

Recentemente la giurisprudenza di merito ha stabilito che non è possibile multare il titolare di una vettura se lo stesso non si ricorda chi era alla guida in occasione dell’infrazione commessa. Non esiste nel nostro ordinamento una norma che sanzioni l’impossibilità di ricordare l’autore dell’infrazione commessa. Parimenti, non vi è nessuna norma che impone la tenuta da parte del proprietario di un mezzo di un registro in cui annotarsi i nominativi di tutti coloro ai quali presta il mezzo.

Peraltro, la legge è chiara nel sancire come la responsabilità amministrativa (oltre che penale) debba essere personale, ossia non può rispondere dell’illecito un soggetto per il sol fatto che risulti proprietario del mezzo.

Come difendersi, quindi, a fronte di una multa per una violazione non commessa?

Il Codice della Strada è chiaro nello stabilire una sanzione da 286 a 1.142 euro per tutti coloro che omettano di trasmettere alle Autorità i dati del conducente del veicolo sanzionato.

Nondimeno, tuttavia, in caso in cui non sia possibile risalire all’effettivo conducente, il proprietario potrà inviare una comunicazione all’organo che ha emesso la sanzione comunicandogli proprio tale impossibilità di ricordare il reale conducente.

In questo caso, infatti, il proprietario del mezzo avrà comunque fornito un riscontro alle richieste degli organi accertatori segnalando, tuttavia, come l’attività illecita posta in essere non possa essere a lui riconducibile.

Attenzione ad un ulteriore dato

Nel verbale di contestazione che viene notificato spesso è riportato l’invito affinché il proprietario provveda alla trasmissione dei dati. In realtà, tale verbale dovrebbe prevedere espressamente l’obbligo per il proprietario di trasmettere l’informativa, nonché le sanzioni alle quali andrà incontro se non provvede entro il termine riportato. Ebbene, in caso di tale omissione il verbale potrà essere impugnato al fine di ottenerne l’annullamento poiché è presente un’evidente violazione di legge.

Infine, prima di procedere a qualsivoglia tipologia di comunicazione nei confronti delle forze dell’ordine si raccomanda di procedere ad un rapido consulto con il proprio legale di fiducia, onde evitare di trasmettere alle autorità dichiarazioni non veritiere. In questi casi, infatti, il rischio che si corre è quello di passare dalla padella alla brace commettendo il reato di falso in caso di dichiarazioni non conformi alla realtà.

Info: Articolo 126 bis codice della strada