Avete preso una multa? Attenzione al ricorso. Le multe che si possono non pagare

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Le multe che si possono non pagare devono avere specifici requisiti per non incorrere in danni peggiori. Nell’articolo una breve carrellata.

 

Quante volte abbiamo preso una multa ed abbiamo pensato: “devo pagarla?”.

Indipendentemente dalla soggettiva convinzione che una determinata multa non debba essere pagata, ci sono dei casi ben definiti e specifici per il quali può essere richiesto l’eliminazione della sanzione.

Ma bisogna fare molta attenzione ad effettuare il ricorso, in quanto un ricorso sbagliato può costare più della multa stessa.

Infatti le cause al giudice di pace, per gli importi più bassi, adesso non sono più gratuite e il magistrato in caso è tenuto anche a liquidare le spese processuali dell’amministrazione avversaria alla parte perdente.

Quindi, se avete intenzione di avviare un ricorso per una multa che pensate non valida, leggete le nostre indicazioni: vi saranno d’aiuto per non commettere errori di valutazione.

Quando è lecito richiedere il ricorso per una multa?

Innanzitutto vediamo cosa deve contenere una multa:

  • la data (anno, mese, giorno), ora e località nei quali la violazione è avvenuta;
  • generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
  • indicazione del proprietario del veicolo, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
  • tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
  • citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
  • eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
  • somma da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso può essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere usato (solitamente, per praticità, viene allegato un bollettino);
  • le eventuali sanzioni accessorie previste per l’infrazione;
  • gli eventuali obblighi di esibizione di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, ecc.;
  • le autorità competenti per il ricorso;
  • firma del trasgressore;
  • nominativo e firma degli agenti accertatori.

Alla luce degli elementi che deve contenere una multa ben redatta, uno dei principali casi di ricorso è che la sanzione abbia qualche vizio di forma, quindi che manchi o sia incompleto degli elementi appena visti. Il ricorso in questo caso può essere avviato, ma solo se l’errore potrebbe non permettere all’automobilista di difendersi davanti ad un giudice. Per esempio se non viene indicato il colore dell’auto questo non è un errore tale da far impugnare la multa.

Oltre ai vizi di forma appena visti, di seguito indichiamo altri casi per i quali è possibili effettuare il ricorso:

  • se la multa arriva oltre i termini di 90 giorni dall’infrazione.
  • se la multa arriva con servizi diversi da Poste Italiane. (Solo Poste Italiane può notificare gli atti giudiziari o amministrativi come multe, cartelle di pagamento, ecc.).
  • se l’infrazione è stata commessa a causa di un’urgenza. (per es. violare il limite di velocità per recarsi d’urgenza in ospedale).
  • se c’è un’oggettiva impossibilità a non commettere l’infrazione (come ad esempio un’auto non riesce più a partire e si blocca in seconda fila o in divieto di sosta)
  • se l’autovelox non è tarato.
  • se il divieto di sosta è accertato dall’ausiliare del traffico. Solo la polizia può elevare le multe per divieto di sosta. Gli ausiliari del traffico possono farlo solo in concomitanza delle strisce blu, laddove non sia pagato il ticket o quando un automobilista, parcheggiato in seconda fila, impedisca a uno invece sulle strisce di uscire dal parcheggio.
  • se la segnaletica è poco visibile.

Quindi in definitiva, prima di presentare un ricorso bisogna essere sicuri di non sbagliare in quanto si potrebbe incorrere in conseguenze peggiori della multa stessa. Infatti se si ricorre al Prefetto e si perde il ricorso il rischio è di dover pagare il doppio dell’importo riportato nell’originale verbale. In caso di ricorso al giudice di Pace, il ricorrente deve pagare sia la multa che le spese processuali della controparte. Le cose vanno peggio per chi non paga perché subisce una maggiorazione del 10% a titolo di interessi che scatta ogni sei mesi e, in ultima istanza, dopo 60 giorni dall’arrivo della cartella di pagamento, c’è il fermo auto.

Quindi, attenzione ai ricorsi ma fate soprattutto attenzione a non farvi fare le multe, che è molto meglio.