Acquisto immobili destinati alla locazione: le novità e le agevolazioni

L’art. 21 del dl.12 settembre 2014, n.133 prevede la deduzione del 20% per gli acquisti (o la costruzione) d’immobili abitativi destinati alla locazione.

Quale è l’importo massimo dell’importo relativo all’acquisto degli immobili da poter portare in deduzione?

L’agenzia delle Entrate, con una recente circolare, chiarisce che l’importo di euro 300.000,00, costituisce l’importo massimo relativo all’acquisto di un immobile sul quale ogni singolo soggetto può calcolare la deduzione del 20%, usufruibile dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, quindi per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento all’abitazione sia al contribuente.
Se tali unità immobiliari sono state acquistate con mutui bancari, si precisa che si possono dedurre per un importo massimo del 20% ( di 300.000,00 euro) la quota degli interessi passivi pagati nell’anno e per tutta la durata del mutuo dietro effettiva presentazione delle quietanze di pagamento.
Per beneficiare di quanto sopra esposto secondo il comma 4 dell’art 21, del DL 133 del 2014, alla lettera a) “l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativi”.

Il diritto alla deduzione non vien meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso di suddetto periodo e ne vien stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione.

Info: Agenzia delle Entrate