I cittadini e le imprese che si trovano in ritardo con i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, pagheranno degli interessi di mora più bassi. È quanto prevede il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Essere in ritardo con i pagamenti non è mai conveniente ed è una cosa assolutamente evitare, fin quando possibile, anche se talvolta cittadini o imprese possono trovarsi in difficoltà e non riuscire ad adempiere entro i termini.
Il pagamento in ritardo, infatti, può comportare l’applicazione degli interessi di mora (o interessi moratori). In questo articolo parleremo più nello specifico dell’ipotesi di ritardo nei pagamenti di somme iscritte a ruolo e degli interessi moratori, che da luglio 2019 saranno più bassi.
Indice
Cosa sono gli interessi di mora
Il regolamento ministeriale che regola la riscossione delle imposte sul reddito (DPR n. 602 del 29 settembre 1973) stabilisce che gli interessi moratori si applicano una volta superati i 60 giorni da quando viene notificata la cartella di pagamento, senza che il debitore abbia estinto il suo debito.
In altre parole, il contribuente ha tempo 60 giorni per pagare quanto dovuto, altrimenti scattano gli interessi moratori. Questi vengono calcolati sulla base di un tasso, espresso in percentuale, che viene stabilito annualmente dal Ministero delle Finanze in base alla media dei tassi bancari attivi.
Dal 1° luglio 2019, come anticipato, gli interessi di mora sui ritardi nei pagamenti diminuiranno, secondo quanto stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio scorso.
Il tasso sarà del 2,68% annuo, contro quello attuale, che è pari al 3,01%, quest’ultimo fissato il 10 maggio 2018 e vigente fino al 30 giugno 2019. Un decremento sensibile, che rende meno gravoso il ritardo nei pagamenti per i debitori morosi.
Interessi di mora: cos’è il ruolo?
Gli interessi moratori di cui stiamo parlando in questo articolo riguardano i ritardi legati alle sole somme iscritte a ruolo e già notificate con cartella di pagamento. Cosa significa?
Bisogna precisare che gli enti pubblici, per recuperare i propri crediti relativi a tributi, sanzioni, contributi previdenziali, spese giudiziarie, ecc…., si affidano agli enti di riscossione, come l’Agenzia Ente Riscossione (che sostituisce Equitalia).
L’ente creditore consegnando all’ente esattore il “ruolo”, cioè un elenco in cui vengono iscritti i singoli crediti degli enti pubblici, con l’indicazione del debitore, della somma, del titolo (che giustifica il credito), del termine di scadenza e data di formazione del debito.
L’ente di riscossione, acquisito il ruolo, provvede a formare le cartelle di pagamento (anche dette cartelle esattoriali) e a notificarle ai debitori, intimando loro di pagare entro 60 giorni l’ammontare del debito oltre ad eventuali sanzioni e spese di pratica, avvertendoli dell’applicazione degli interessi moratori e della possibilità di procedere al recupero coattivo delle somme.
Quindi, non solo verranno applicati gli interessi di mora, ma l’ente di riscossione potrà anche avviare la procedura esecutiva, che prevede la possibilità di pignorare ed espropriare beni immobili del debitore.
Le somme non sono dovute? Si può presentare ricorso
Se il debitore ritiene che il pagamento non è dovuto, magari per un errore nella somma, o perché ha già estinto il debito, o perché mancano i presupposti stessi del credito, può presentare un ricorso alla Commissione Tributaria provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Entro certi limiti il ricorso può essere presentato personalmente, ma data la delicatezza della materia della procedura si suggerisce di rivolgersi ad un avvocato tributarista o comunque ad un professionista esperto e competente in materia.
Per evitare che, nella pendenza del ricorso, continuino ad applicarsi gli interessi moratori e venga avviata la procedura esecutiva, occorre chiedere con la presentazione dello stesso ricorso la cosiddetta “sospensiva”, cioè la sospensione degli effetti della cartella di pagamento e degli atti che costituiscono il presupposto della cartella.