In vigore già dall’ottobre 2014 la normativa sui nuovi libretti e sui nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie.
La nuova normativa, prevede che si debbano registrare tutte le tecnologie presenti in casa per riscaldare e raffrescare e devono essere previsti controlli non più solo sull’efficienza energetica come il controllo del funzionamento della caldaia, ma anche per la sicurezza degli impianti.
La periodicità della manutenzione per l’efficienza, rimane a discrezione delle singole Regioni, e potrebbe variare dai due ai quattro anni.
Ogni cittadino, dunque, deve essere dotato del nuovo libretto unico d’impianto, che ha affiancato quello vecchio e che non deve essere buttato. Il nuovo libretto può essere rilasciato solo da manutentori o installatori autorizzati a operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, che hanno il compito di trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Il costo del rilascio libretto, formato da piú fogli, ognuno del quale adibito ad un tipo di impianto con il controllo efficienza energetica dell’impianto termico può variare da 100 a 200 euro a seconda del tipo e dal numero dei componenti da verificare.
La vera novità della normativa però è che la compilazione di questo nuovo libretto, infatti, in caso di nuovi impianti o sostituiti, è a cura dell’installatore, mentre, per gli impianti già installati è il responsabile dell’impianto che deve scaricare i moduli dal sito del Ministero dello Sviluppo, compilare la parte anagrafica e far completare la compilazione al tecnico che effettua il controllo bollino blu sugli impianti. Inoltre ogni due anni, per non incorrere in sanzioni, è obbligatorio da parte del responsabile dell’impianto, proprietario dell’immobile o affittuario, effettuare il controllo delle caldaie, Bollino efficienza energetica, climatizzatori e condizionatori 2014/2015.
Il controllo di verifica sull’efficienza energetica e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a campioni, la multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all’attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 a 6.000 euro.
Il controllo, l’ utilizzo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici sono stabiliti nel D.P.R 74/2013 ed è quindi obbligatorio per:
- tutti gli impianti per il condizionamento e la climatizzazione sia invernale che estiva: caldaie, climatizzatori e i condizionatori d’aria;
- tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler e caldaie;
- tutti gli impianti individuali di riscaldamento.
Sono esclusi invece da tale obbligo gli scaldabagni che producono solo acqua calda nel singolo appartamento e anche le stufe e i caminetti o gli apparecchi di energia radiante, purché non siano fissi e se la somma delle potenze non sia maggiore o uguale a 5 kW.
Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it