Non è conosciuta da tutti l’esistenza, ancora oggi, del bonus per donne disoccupate introdotto per la prima volta dall’ormai famosa legge Fornero, ma sospeso nel 2014 e reintrodotto immediatamente dopo.
Si tratta di un’agevolazione spettante ai datori di lavoro che assumono donne disoccupate, qualunque sia la loro età anagrafica.
Requisiti richiesti
Le donne devono essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed essere residenti in una Regione considerata “svantaggiata” secondo il Regolamento dell’Unione Europea n. 800/2008. In Italia le Regioni nelle quali è possibile richiedere il bonus sono: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata, ma è anche possibile richiederlo per alcune aree o comuni delle altre Regioni. Lo stato di disoccupazione può essere comprovato da un certificato rilasciato dal competente Centro per l’Impiego e da una semplice, ma meno efficace, autodichiarazione dell’interessata.
Misura dell’agevolazione
Il bonus consiste in una riduzione, a favore dei datori di lavoro, dei contributi previdenziali nella misura del 50% e fino ad una durata massima pari a:
- 12 mesi, se l’assunzione è a tempo determinato;
- 18 mesi, se viene trasformato un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o se l’assunzione viene effettuata direttamente a tempo indeterminato.
L’appetibilità di quest’ultima ipotesi è venuta meno per l’introduzione, con la Legge di Stabilità, di un’agevolazione più conveniente e pari allo sgravio del 100% dei contributi previdenziali in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati da almeno sei mesi.
Domanda
La richiesta del bonus viene inoltrata all’INPS direttamente dal datore di lavoro, tramite il canale telematico e previa assunzione della lavoratrice. Dopo le opportune verifiche di regolarità da parte dell’Ente previdenziale e l’accettazione della richiesta, verrà rilasciato al datore di lavoro un codice per usufruire dello sgravio contributivo del neo dipendente direttamente in sede di dichiarazioni mensili nei confronti dell’INPS.
Fonte: Legge 92/2012