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Disoccupazione agricola: chi, come e quando richiederla
Le attività agricole quali la raccolta, la cernita e l’immagazzinamento di frutta, verdura e ortaggi presso le imprese agroalimentari, pur avendo carattere stagionale, rappresentano una significativa opportunità di lavoro.
Per compensare la stagionalità e l’imprevedibilità di interruzioni lavorative dovute a cause atmosferiche o calamità naturali, sono stati pensati per i lavoratori del settore agricolo dei trattamenti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti; uno tra questi è la disoccupazione agricola.
Cos’è e chi può richiedere la disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Possono richiedere l’indennità di disoccupazione agricola:
- gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno;
- i piccoli coloni, cioè coloro che si occupano del fondo o dell’allevamento di bestiame e che non lavorano per più di 119 giorni;
- i compartecipanti familiari, cioè coloro che si occupano di un terreno agricolo di un’altra persona con il proprio lavoro o quello del proprio nucleo familiare;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi attraverso versamenti volontari;
Per poter ottenere la disoccupazione questi lavoratori devono:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato nell’anno a cui si riferisce la domanda (ad esempio se la domanda si riferisce all’anno 2015, l’agricoltore deve essere iscritto negli elenchi nell’anno 2015) oppure avere un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno in cui si chiede la disoccupazione;
- avere versato almeno 2 anni di contributo per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpl); questo vuol dire che il lavoratore agricolo deve essere iscritto da almeno 2 anni negli elenchi agricoli; se così non fosse può essere presa in considerazione l’iscrizione negli elenchi e il contributo versato ASpI per l’attività dipendente NON agricola, precedente ai 2 anni dalla domanda di disoccupazione;
- avere almeno 102 contributi giornalieri negli ultimi due anni; per raggiungere questa cifra possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.
A quanto ammonta la disoccupazione agricola?
L’indennità di disoccupazione agricola corrisposta è uguale al 40% della retribuzione media giornaliera e viene quantificata in base al numero di giornate lavorate, per un massimo di 365 giornate l’anno; a questo si deve sottrarre: le giornate di lavoro dipendente non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio; e quelle non indennizzabili. Inoltre da questa cifra viene tolto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata, fino ad un numero massimo di 150 giorni, come contributo di solidarietà.
Questo contributo di solidarietà non si applica alla disoccupazione degli operai agricoli a tempo indeterminato, i quali percepiranno il 30% della retribuzione media giornaliera.
Quando e come presentare la domanda di disoccupazione agricola?
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena l’esclusione della domanda; se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La richiesta va presentata telematicamente attraverso il portale dell’Inps, mediante i Servizi online accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN , oppure con l’aiuto gratuito degli enti di patronato.
Fonte: INPS