Reato di tortura: le novità della legge

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Con 195 voti favorevoli, 35 contrari e 104 astenuti la Camera dei deputati approva il reato di tortura.

La parola tortura deriva da una parola latina che vuol dire “torcere il corpo” e veniva applicata come legge giudiziaria perfettamente legale, già dei greci e dai romani, anche se alcune tracce se ne sono ritrovate anche nel popolo egizio.

Nella storia esempi di torture sono infinite dagli schiavi all’olocausto degli ebrei solo per citarne qualcuno. Negli anni ottanta l’autore Leonardo Sciascia affermò: “Non c’è Paese al mondo che ormai ammetta nelle proprie leggi la tortura, ma di fatto sono pochi quelli in cui polizie, sotto polizie e cripto polizie non la pratichino”.

In Italia, è stata appena approvata una legge n. 2168, che ha ottenuto sia il sì del Senato che quello della camera per l’introduzione della tortura come reato nel proprio ordinamento giuridico, apportando delle interessanti novità. Cerchiamo di approfondirle insieme le modifiche.

Legge sul reato di tortura, quali pene introdotte dall’art. 631-bis?

Il primo comma prevede l’introduzione del comma 631-bis e 631-ter del codice penale; il comma 631–bis prevede:

  • una pena di reclusione da 4 a 10 anni per chiunque con violenza o con minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona;
  • una pena di reclusione da 5 a 12 anni se il comportamento illecito è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato del pubblico servizio.

Ulteriori aggravamenti sono previsti quando da atti di tortura possano derivare:

  • una lesione personale: la pena è aumentata di un terzo;
  • una lesione personale grave: anche in questo caso aumento di un terzo;
  • una lesione persona gravissima: aumento fino alla metà;
  • morte accidentale della vittima: 30 anni di reclusione;
  • morte volontaria della vittima: ergastolo.

Legge sul reato di tortura, quali pene introdotte dall’art. 631-ter?

L’articolo 631-ter introduce il reato consistente nell’istigazione a commettere tortura da parte di un pubblico ufficiale. Il testo normativo prevede una reclusione da 6 mesi a 3 anni per il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che nell’esercizio delle proprie funzioni o del servizio, istiga un altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, a prescindere dal fatto che l’istigazione sia accolta o meno, basta che il reato non sia commesso.

Inoltre, tutte le informazioni o le dichiarazioni ottenute sotto tortura non saranno utilizzabili dinnanzi ad un eventuale processo, salvo che utilizzate contro le persone che hanno torturato al solo fine di provarne la responsabilità personale.

La legge dispone anche che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi diversi, tra cui la razza, la religione, il sesso, la lingua, le opinioni politiche, ovvero possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto. Nella valutazione dei rischi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Sono previste altre disposizioni dalla legge?

Un’altra novità riguarda l’esclusione dall’immunità diplomatica secondo cui agli stranieri sottoposti a procedimento o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da tribunali internazionali, non sarà concesso alcun tipo di immunità. Lo straniero pertanto verrà estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata la condanna per reato di tortura.

Rimane invariato l’articolo relativo agli oneri, in cui dall’attuazione della legge non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio ed è entrata in vigore lo stesso giorno.

La presente legge va così a recepire le indicazioni contenute nella Convenzione ONU di New York del 1984 i cui si sanciva il concetto che la tortura è una delle più inaccettabili violazioni dei diritti umani, e si consigliava a tutti i Paesi membri di dotarsi di strumenti indispensabili contro tale reato.

In Italia nel corso degli anni si è cercato di affrontare il tema e quest’ultima legge sembra proprio che voglia realmente punire gli autori di tali crimini.

Confidando sempre nella certezza della pena, il Senato ha soppresso la disposizione che prevedeva il raddoppiamento dei termini di prescrizione per il delitto di tortura. Reati di questa portata non devono essere prescritti, ma devono essere sempre puniti, per non violare i diritti umani.

Approfondisci la Legge n.2168 del 05/07/2017 sul reato di tortura.