Principali novità della riforma penale

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Cosa prevede la riforma penale appena approvata? Inasprimento delle pene per alcuni reati, modifica della prescrizione e di alcune norme processuali.

La riforma penale è legge, è stata approvata in via definitiva alla Camera mercoledì 14 giugno. Non ha avuto un ampio consenso ed è stata contestata, oltre che dalle opposizioni, anche da più parti (avvocati e magistrati in primis) per ragioni diverse. Ma vediamo in cosa consiste.

La legge modifica sia il codice che il processo penale, prevedendo l’inasprimento delle sanzioni per alcuni reati e delle modifiche riguardanti la prescrizione e la procedura penale. Questa riforma segue idealmente i due decreti legislativi (numeri 7 e 8 del 2016) relativa ai reati depenalizzati con l’obiettivo di sgravare il sistema giudiziario da procedimenti riguardanti comportamenti illeciti che potrebbero essere puniti con mezzi più efficaci e meno dispendiosi.

Sempre con l’obiettivo di ridurre il carico giudiziario, la riforma prevede la possibilità che il giudice dichiari estinti i reati procedibili a querela di parte quando l’imputato ha risarcito interamente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. In precedenza spettava al querelante ritirare la querela.

Per alcuni reati di particolare allarme sociale è previsto un aumento delle pene: si tratta dei delitti di furto con strappo (scippo) e furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Inoltre sono state apportate delle modifiche alle circostanze aggravanti.

La “nuova” prescrizione nella riforma penale 2017

Le modifiche più importanti riguardano probabilmente la prescrizione, ossia l’estinzione del reato per il solo decorso del tempo.

Si tratta di un tema molto controverso. La prescrizione risponde all’esigenza di liberare il carico processuale da procedimenti riguardanti reati commessi tanti anni prima, di cui non è più particolarmente sentita a livello sociale l’esigenza di repressione.

Risponde inoltre a esigenze di diritto di difesa e al principio della funzione rieducativa della pena (ha poco senso processare oggi una persona per un errore commesso 30 anni prima, sempre che non si tratti di un fatto molto grave, come ad esempio un omicidio).

Tuttavia fino ad oggi la prescrizione ha rappresentato anche un percorso ad ostacoli per i magistrati, che spesso non sono riusciti ad arrivare a sentenza definitiva prima del decorso dei termini. Di fatto questo sistema ha incoraggiato comportamenti dilatori da parte degli imputati, scoraggiando invece atteggiamenti collaborativi (come la richiesta di patteggiamento) e molte vittime di reati, anche gravi (come disastri, omicidi colposi, corruzione, reati ambientali, ecc… perfino pedofilia), sono rimaste senza giustizia.

Le novità sulla prescrizione introdotte con la riforma penale si applicheranno solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge e riguardano decorrenza, sospensione e interruzione dei termini.

Per quanto riguarda la decorrenza, la novità riguarda alcuni reati commessi a danno dei minori (come maltrattamenti, tratta di persone, sfruttamento e violenza sessuale). In questi casi i termini inizieranno a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l’azione giudiziaria non venga avviata prima.

Sono state introdotte delle nuove ipotesi di sospensione dei termini, per un massimo di 18 mesi, che scattano dopo l’eventuale condanna in primo grado, e di ulteriori 18 mesi dopo la condanna in appello. In ogni caso la sospensione non vale in caso di sentenza di assoluzione.
Un’ulteriore ipotesi di sospensione, per un massimo di 6 mesi, è prevista in caso di rogatorie all’estero.

I termini si interrompono in caso di interrogatorio da parte della polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero. A differenza dell’interruzione, la sospensione ha effetto solo sui singoli imputati, mentre l’interruzione agisce sulla posizione di tutti gli imputati coinvolti nello stesso fatto.

Infine, per alcuni reati, come corruzione e induzione indebita, i termini di prescrizione potranno aumentare della metà, dopo l’inizio del processo.

Riforma penale: cambia il processo

Per quanto riguarda il processo penale, la riforma prevede la possibilità per i procuratori generali di avocare a sé, quindi di autoattribuirsi, i procedimenti giudiziari se entro 3 mesi dalla chiusura delle indagini, eventualmente prorogabili (15 mesi per reati di mafia e terrorismo), il magistrato titolare dell’inchiesta non presenta richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Altre disposizioni riguardano l’uso della videoconferenza nelle udienze, il ricorso per cassazione e il patteggiamento in appello.

La legge contiene anche una delega al Governo affinché emani uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sulle intercettazioni e sulla procedibilità di alcuni reati, sull’applicazione delle misure di sicurezza e sulla detenzione.

Si tratta di una riforma che non mette d’accordo né magistrati né avvocati, approvata grazie al voto di fiducia sulla legge, suscitando l’ira delle opposizioni. Si inserisce in un disegno che va nella direzione di ridurre il carico di lavoro dei magistrati e rendere più efficiente l’azione giudiziaria, ma che alimenta anche scetticismo da più parti.

Approfondisci con il resoconto stenografico dell’Assemblea.