Non tutti sanno che quando si rimane coinvolti in un incidente stradale, la legge italiana prevede una prescrizione molto breve, notevolmente più corta rispetto agli altri casi di risarcimento danni.
A molti di voi sarà capitato, almeno una volta, di subire un incidente stradale. Pensate, ad esempio, a quella volta in cui siete stati tamponati da un automobilista distratto o non abilissimo nelle manovre del posteggio. In questi casi, o in altri purtroppo più gravi, è possibile che, convinti di avere parecchio tempo a disposizione, temporeggiate nel far valere i vostri diritti, ricordandovene solo quando è oramai maturata la prescrizione.
Per evitare tutto ciò, date un’occhiata a questo articolo.
Indice
Che cos’è la prescrizione di un diritto?
Per prescrizione si intende la perdita di un diritto in conseguenza del mancato esercizio dello stesso entro il termine previsto dalla legge. In termini pratici, non sarà più possibile far valere quel diritto, ad esempio esercitare delle potestà o avanzare delle pretese in un giudizio, se è trascorso il periodo di prescrizione.
Per la maggior parte dei diritti, il termine di prescrizione è fissato dalla legge in 10 anni, ma vi sono delle eccezioni.
In alcuni casi, infatti, è previsto un termine minore: tra questi, il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale.
Qual è il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni da sinistro stradale?
Per far valere i diritti al risarcimento dei danni, fisici o materiali, derivanti dalla circolazione di veicoli, l’ordinamento giuridico italiano prevede un termine di prescrizione pari a 2 anni, che decorre dalla data dell’incidente.
Per evitare che possa maturare la prescrizione, l’utente della strada rimasto coinvolto in un sinistro di cui non si ritiene responsabile (in tutto o in parte), entro 2 anni dalla data dell’incidente, dovrà inviare all’assicurazione competente per il risarcimento una formale richiesta risarcitoria. Tale diffida, che è consigliabile far redigere da un avvocato, dovrà inviarsi attraverso lettera raccomandata A/R oppure tramite PEC.
È importante sottolineare che l’invio della richiesta di risarcimento interrompe il termine di prescrizione biennale, il quale riprenderà a decorrere nuovamente per altri 2 anni fino a quando non verrà compiuto un altro atto interruttivo della prescrizione, e così via.
Inoltre, occorre tenere a mente che l’invio della diffida costituisce condizione essenziale per potere, eventualmente, proporre un’azione giudiziale nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con la compagnia assicurativa per la definizione bonaria della controversia.
Eccezioni alla prescrizione biennale: esistono dei casi in cui non opera?
Come sopra detto, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli è soggetto ad una prescrizione alquanto breve, pari a due anni; tuttavia, non sempre trova applicazione la prescrizione biennale per gli illeciti commessi nella circolazione stradale. Sono infatti previste delle importanti eccezioni.
Tra queste, particolare rilievo assume l’ipotesi in cui il fatto che ha cagionato il sinistro stradale integri gli estremi di un reato; si pensi, ad esempio, al caso in cui uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro sia deceduto o abbia riportato lesioni personali.
In tali casi, se per quel reato la legge penale contempla un termine di prescrizione superiore a 2 anni, questo si applicherà anche all’azione civile di risarcimento del danno.
Essere coinvolti in un incidente stradale è fuori dubbio una brutta disavventura, spesso traumatizzante. Esistono tuttavia delle forme di tutela per l’utente della strada che, senza colpa, lo abbia subìto riportando dei danni. È dunque essenziale, se ambite ad ottenere un risarcimento, compiere i giusti passi e, soprattutto, rispettare i tempi di legge. A tale scopo, non esitate a consultare un professionista che possa consigliarvi al meglio.
Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209