Nessun ribasso per il 2016 sugli importi degli assegni per il nucleo familiare e per gli assegni di maternità
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Assegni per il nucleo familiare e assegni di maternità
L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) rende noto con una circolare pubblicata in questi giorni, gli importi degli assegni per il nucleo familiare e quelli degli assegni mensili di maternità, comunicando che resteranno uguali a quelli calcolati per il 2015.
Si tratta di:
- 141,30 euro al mese per tredici mensilità relativamente agli assegni per il nucleo familiare;
- 338,89 euro al mese per cinque mesi per gli assegni di maternità dei comuni.
Vediamo più nel dettaglio cosa sono queste agevolazioni, a chi spettano, a chi bisogna inoltrare la domanda.
Assegno per il nucleo familiare
È un assegno mensile concesso dai Comuni e pagato dall’INPS, che spetta ai nuclei familiari composti da almeno un genitore e 3 figli minori, con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) valido per il 2015 non superiore a 8.555,99 euro.
Più nel dettaglio il nucleo familiare può essere composto da:
- cittadini Italiani e dell’unione Europea residenti;
- da cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e dai familiari che non hanno la cittadinanza in uno degli stati membri, a condizione che abbiano il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno di lungo periodo.
Il richiedente può inoltrare la domanda per gli assegni per il nucleo familiare anche se i figli sono del coniuge, o nel caso in cui i minori siano affidati alla coppia in affidamento preadottivo, l’importante è l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Di contro, l’assegno non spetta quando, anche un solo figlio appartenente alla famiglia anagrafica, è dato in affidamento a terze persone.
La domanda per gli assegni per il nucleo familiare va presentata al proprio comune di residenza, e corredata dall’ISEE in corso di validità, entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello per cui è richiesto l’assegno, facendo riferimento ai requisiti di redditi posseduti al 31 dicembre.
Facciamo un esempio che ci aiuti a comprendere meglio: l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2016, può essere richiesto al massimo entro il 31 gennaio 2017, facendo riferimento ai requisiti posseduti al 31 dicembre 2016. I richiedenti devono avere già i requisiti nel momento in cui presentano la domanda.
Il comune verifica i requisiti, ed in caso positivo dispone il mandato di pagamento all’INPS, che paga in due rate semestrali, con scadenza 15 luglio e 15 gennaio.
Il diritto all’assegno si perde:
- quando si supera la soglia ISEE;
- quando i requisiti richiesti vengono a mancare perché varia la composizione del nucleo familiare.
L’importo per quest’anno come anticipato prima resta uguale a quello del 2015 ed è di 141,30 euro mensili per 13 mensilità.
Assegno di maternità dei comuni
Anche quest’altra agevolazione è concessa dai comuni ed erogata dall’INPS, per un periodo massimo di 5 mesi.
Possono farne richiesta al comune le mamme disoccupate e casalinghe che hanno:
- partorito;
- adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
e non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi
che siano:
- cittadine italiane residenti nel Comune;
- cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno;
- o le rifugiate politiche.
La domanda di assegno di maternità deve essere presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento.
L’ISEE del richiedente non deve superare i 16.954,95 euro.
L’importo dell’assegno di maternità dei comuni per il 2016, come già visto in precedenza è di 1.694,45 euro cioè 338,89 euro per 5 mesi.
Info: INPS