Bonifico per ristrutturazioni edilizie? Occhio alla ritenuta!

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Tutti sono a conoscenza che le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico permettono, a coloro che direttamente le sostengono, una detrazione IRPEF pari rispettivamente al 50% ed al 65% di quanto pagato.

Forse non tutti sanno, invece, che al momento dell’effettuazione del bonifico da parte del contribuente al suo fornitore, le banche o gli uffici postali sono chiamate ad operare una ritenuta d’acconto sulle somme versate. A seguito dei numerosi interventi legislativi la misura di tale ritenuta d’acconto è passata dal 10% fino a tutto il 2013, al 4% per tutto il 2014 e, con la Legge di Stabilità 2015, all’8% per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio.

Ma cosa vuol dire esattamente questa operazione? Significa che, se un contribuente si presenta in banca per pagare una fattura relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, ad esempio di 1.000 euro di imponibile, la banca o l’ufficio postale trattengono l’importo di 80 euro, quale ritenuta d’acconto; successivamente gli stessi istituti bancari e postali versano tale somma allo Stato e rilasciano una certificazione pari all’importo della ritenuta che, la ditta o il professionista che ha seguito i lavori, si detrarranno dalla dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo all’incasso della fattura.

La ritenuta non va applicata:

  • sull’importo pari all’IVA indicata in fattura, sia essa pari al 10% sia pari al 22%; a tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le banche e gli uffici postali, non potendo esser certi dell’aliquota dell’IVA applicata in fattura, devono fare lo scorporo per l’applicazione della ritenuta, tenendo conto dell’aliquota presunta del 22%;
  • sulle somme versate ai Comuni, quali oneri di urbanizzazione o altro, poiché gli enti locali non sono soggette ad imposte sul reddito.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate