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Un bonus di € 500 per le famiglie con un numero pari o superiore a quattro
L’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto per l’anno 2015 in bonus quarto figlio, ovvero il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’ha definito (bonus quarto figlio), l’importo del bonus è di 500 euro.
Chi sono i beneficiari del bonus quarto figlio?
Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, sull’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65 citato e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
Come si ottiene il bonus quarto figlio?
Non è prevista una domanda da parte dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Per permettere la corresponsione del beneficio in esame gli uffici amministrativi comunali competenti dovranno inserire le domande nella procedura prestazioni sociali, entro il 31 maggio 2016.
DSU e valore ISEE
L’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. prevede che in caso d’ingresso del quarto figlio, alla data della presentazione della domanda di assegno ex articolo 65, della legge n. 448 del 1998, il genitore richiedente, l’assegno, sia tenuto a presentare una nuova DSU entro il 31 gennaio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti.
Considerato però che la pubblicazione del citato D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016 e che, a tale data, il termine suddetto fosse già scaduto, per consentire la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo, tale termine è prorogato al 31 maggio 2016.
Per ingresso deve intendersi o la nascita del quarto figlio, l’adozione o l’affidamento preadottivo o temporaneo di cui alla L. n. 184 del 1983.
Regime fiscale
In considerazione di quanto disposto dal DPCM del 24.12.2015 e cioè che il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art.65 della Legge n. 448/1998, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.
Rif circolare inps nr 70 del 29 aprile 2016
Info: INPS