Congedo Parentale: ecco le novità

In attuazione di quanto previsto dal Jobs Act, il congedo parentale è stato reso più vantaggioso per i genitori-lavoratori che debbano assistere i propri figli.

Le modalità operative per la richiesta del congedo parentale prolungato sono state fornite dall’INPS con la circolare numero 139 del 17 luglio scorso.

La principale novità del messaggio dell’Ente previdenziale è il passaggio definitivo dalla modalità cartacea a quella telematica: non è più utilizzabile, infatti, il modello SR23 rimasto in vigore durante il periodo transitorio, conclusosi con l’approvazione e l’entrata in vigore del decreto attuativo.

L’INPS ricorda come il congedo parentale possa essere fruito dai genitori fino al compimento del 12° anno di età del bambino o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi. Viene ricordato anche che fino ai 6 anni di età del bambino o fino al 6° anno dall’ingresso in famiglia, l’indennizzo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

L’allungamento del periodo di fruizione del congedo spetta dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 e fino al compimento dei 12 anni di età del bambino o di ingresso in famiglia.

Rispetto alla vecchia previsione normativa, i genitori vedono elevato da 8 anni a 12 anni il limite temporale di fruibilità del congedo e da 3 anni a 6 anni il limite temporale dell’indennizzo.

Per quanto riguarda l’indennizzo resta inalterato ad 8 anni il limite per fruirne in caso di reddito del nucleo familiare inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per l’anno 2015 tale limite è pari a 6.531,07 euro.

Fonte: Decreto Legislativo n. 80/2015 – INPS

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