Un nuovo strumento di sostegno al reddito dei lavoratori già beneficiari della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha istituito, a decorrere dall’1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, l’Assegno di disoccupazione (d’ora in poi ASDI).
Indice
Vediamo nello specifico cos’è e a cosa serve l’assegno di disoccupazione
L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione dell’assegno di disoccupazione, gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
- la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l’ASDI;
- l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori;
- gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore;
- i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;
- le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all’inottemperanza agli impegni in esso previsti;
- i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
- le modalità di erogazione dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
Chi sono i destinatari dell’assegno di disoccupazione?
L’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, al comma 1 individua come destinatari dell’ASDI coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015. Al comma 2 stabilisce, inoltre, che nel primo anno di applicazione gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
L’articolo 2 del citato decreto interministeriale individua i seguenti requisiti per la concessione dell’ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:
- presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
- età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Quali sono i requisiti necessari per accedere all’ASDI?
I requisiti per l’accoglimento dell’ASDI sono:
- lo stato di disoccupazione;
- il possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5000 euro;
- la fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Modalità di presentazione della domanda
Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
La domanda deve essere presentata telematicamente:
a) via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
b) tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
c) tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
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