Non riesci a far fronte agli oneri e ai doveri economici assunti? Può, allora, interessarti la lettura di questo articolo e sapere che alle tante procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento, si è recentemente aggiunta quella denominata liquidazione del patrimonio (disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3).
Si tratta di una particolare situazione di sovraindebitamento nel quale viene a trovarsi un soggetto, caratterizzata dalla sua impossibilità a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte a causa del perdurare di uno squilibrio finanziario dovuto principalmente all’impossibilità di un’immediata liquidazione del suo patrimonio.
Soggetti e beni interessati
Alla liquidazione del patrimonio non possono accedere coloro i quali sono assoggettabili alle normali procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), ma soltanto le persone fisiche senza attività d’impresa (professionisti e lavoratori autonomi), gli imprenditori commerciali minori (sotto il limite previsto dalla Legge Fallimentare), gli imprenditori agricoli e quelli di start up innovative, purché negli ultimi 5 anni non hanno dovuto superare crisi da sovra indebitamento.
La procedura riguarda tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti dopo quattro anni dalla domanda di adesione alla liquidazione; sono, invece, esclusi tassativamente i crediti e le altre cose impignorabili per legge, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi ed i salari necessari al mantenimento della persona e della propria famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli ed i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Presentazione della domanda
I lavoratori dipendenti del datore di lavoro che ha aderito alla proceduta di liquidazione del patrimonio, potranno presentare la domanda al Fondo di Garanzia soltanto dopo il deposito dello stato passivo definitivo, che garantisce l’esistenza di crediti nella procedura. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- copia autenticata dello stato passivo definitivo;
- modello SR52 redatto dal liquidatore nominato dal Tribunale;
- ove presenti, le copie sia del decreto di chiusura della procedura e sia di ripartizione delle somme della liquidazione.
Fonte: Legge 3/2012 – Messaggio INPS n. 4968