Separazioni e divorzi, assegni “una tantum” non deducibili dalle tasse

Il fenomeno delle separazioni e dei divorzi è in crescita in Italia. Basti pensare che mediamente, circa 130 mila coppie l’anno vengono interessate dal fenomeno. E il trend purtroppo continua a salire vertiginosamente, sottolineando il graduale decadimento della concezione di famiglia tradizionale.

Di contro, crescono di pari passo le misure studiate dal Governo, ma anche e soprattutto le “cose da sapere” per i diretti interessati. E tra queste, bisogna tenere bene a mente la differenza tra assegno periodico e assegno una tantum, corrisposti all’ex coniuge.

Assegno periodico “una tantum”

Stando al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 153/E dell’11 giugno 2009, bisogna porre una distinzione tra i due tipi di pagamento:

  • assegno periodico o mensile: come dice la stessa parola, si tratta di un adempimento dell’obbligo posto a beneficio del coniuge economicamente più debole, che avviene a cadenza regolare. Per questa ragione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10, comma 1, lettera C, Tuir) è consentita la sua deducibilità ai fini della dichiarazione complessiva dei redditi.
  • assegno una tantum: si tratta di una differente modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, che mantiene la caratteristica di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra due coniugi. Pertanto, anche se versato a rate, è ben differente dall’assegno mensile di mantenimento e non può essere dedotto dal reddito complessivo.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 153/E dell’11 giugno 2009.