Il riscatto degli anni di laurea è la possibilità offerta dal sistema previdenziale per accreditare contributi utili ai fini dell’accesso alla pensione, previsto per chi ha frequentato un corso legale di laurea e abbia conseguito il titolo di studio relativo.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
- Periodi di iscrizione fuori corso;
- Periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.
Si possono riscattare:
- Diplomi universitari;
- Diplomi di laurea;
- Diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- Dottorati di ricerca;
- Titoli accademici: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Condizioni per il riscatto:
- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997;
- Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo in alcuni casi.
Innovazioni dal 01.01.2008 (legge n. 247/2007):
Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:
- il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi;
- la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
Fonte: INPS