Laurea: come riscattarla?

Il riscatto degli anni di laurea è la possibilità offerta dal sistema previdenziale per accreditare contributi utili ai fini dell’accesso alla pensione, previsto per chi ha frequentato un corso legale di laurea e abbia conseguito il titolo di studio relativo.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

  • Periodi di iscrizione fuori corso;
  • Periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Si possono riscattare:

  • Diplomi universitari;
  • Diplomi di laurea;
  • Diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • Dottorati di ricerca;
  • Titoli accademici: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Condizioni per il riscatto:

  • Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997;
  • Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo in alcuni casi.

Innovazioni dal 01.01.2008 (legge n. 247/2007):
Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:

  • il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi;
  • la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Fonte: INPS