Importanti novità per i lavoratori coinvolti nella crisi dell’azienda per la quale operano.
La Cassazione ha difatti confermato la possibilità per i dipendenti di percepire il pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) dal Fondo di Garanzia dell’INPS, anche nell’eventualità in cui l’istanza di fallimento promossa nei confronti del datore di lavoro sia stata rigettata dal Tribunale.
Il diritto del dipendente su tutto
La recente sentenza ha precisato che il diritto del lavoratore dipendente al pagamento di somme non riscosse può essere corrisposto dal fondo istituito dall’INPS, a condizione che prima si verifichi un tentativo di pignoramento non andato a buon fine.
In caso di fallimento
Solitamente, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del TFR viene corrisposto da parte dell’Istituto di previdenza sociale, che richiede:
- l’emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento;
- che il credito del dipendente sia stato ammesso nello stato passivo.
L’estenzione del pagamento
Tuttavia, esistono casi in cui le aziende non possono fallire e l’istanza viene rigettata:
- quando il volume del credito fatto valere dal dipendente è inferiore a 30.000 euro;
- quando il fatturato dell’impresa è sotto la soglia di 30.000 euro.
In quest’ottica, la norma che consente il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dei dipendenti a carico del Fondo di Garanzia dell’Inps, viene estesa anche alle ipotesi in cui il fallimento non può essere accolto.
Fonte: www.inps.it