Novità in merito alla cassa integrazione apprendisti 2016
L’Inps annuncia, tramite il messaggio n.24, l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. La nuova disciplina in materia di integrazioni salariali deriva dal riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal D.lgs. 148/2015, decreto attuativo Jobs Act, entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Ma andiamo a vedere nello specifico come funziona la cassa integrazione apprendisti 2016.
Indice
Cos’è e come funziona la cassa integrazione 2016?
La cassa integrazione, o CIG, è un istituto previsto dalla legislazione italiana consistente in una prestazione economica di sostegno a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino ad orario ridotto.
Esistono tre tipi di cassa integrazione:
- Integrazione salariale ordinaria, chiamata anche CIGO o cassa integrazione ordinaria;
- Integrazione salariale straordinaria, chiamata anche CIGS o cassa integrazione straordinaria;
- Integrazione salariale in deroga, chiamata anche CIGD o cassa integrazione in deroga.
La CIGO, cassa integrazione ordinaria: può essere concessa qualora si presentino eventi temporanei, non imputabili all’imprenditore o agli operai, come una crisi momentanea di mercato. Prevede la durata di tredici settimane continuative, prorogabile ogni tre mesi, fino ad un massimo di cinquantadue settimane complessive.
La CIGS, cassa integrazione straordinaria: viene accordata in seguito a crisi economiche settoriali o locali, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, casi di imprese sottomesse a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta etc. È prevista anche nei casi di contratto di solidarietà di tipo A, per le aziende che rientrano nei trattamenti CIGS. Sono contemplati anche i casi di crisi aziendale ad esclusione, a decorrere dal 1°gennaio 2016, della cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
La CIGD, cassa integrazione in deroga: è riconosciuta alle imprese escluse o che hanno concluso gli altri trattamenti previsti dalla cassa integrazione. Nel 2016, sulla base delle norme attuali, la CIGD viene concessa o prolungata per un periodo non superiore ai tre mesi nell’arco di un anno.
Chi sono i beneficiari della cassa integrazione apprendisti 2016?
L’articolo due del D.lgs. 148/2015 stabilisce che anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono inclusi nel campo di applicazione della cassa integrazione a condizione, però, che questi possano vantare almeno novanta giorni di anzianità di lavoro al momento della presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale.
I beneficiari della cassa integrazione apprendisti sono:
- Apprendisti assunti da aziende che possono accedere alla CIGO;
- Apprendisti assunti da aziende a cui è consentita solo la CIGS e soltanto se la causa dell’intervento è per crisi aziendale;
- Apprendisti assunti da aziende che possono avere accesso alla CIGO e CIGS, possono usufruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Sulla base della circolare Inps n.197 del 2 dicembre 2015, sono esclusi dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria: i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Risultano estromessi anche gli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto riguarda la durata e la retribuzione relativi alla cassa integrazione apprendisti 2016, il decreto precisa che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria, CIGO apprendisti industria e edilizia possono avere una durata massima di tredici settimane continuative, prorogabili fino ad un massimo di dodici mesi.
Diverso il discorso per la CIGS, la cui durata massima è fissata in ventiquattro mesi nell’arco di cinque anni, innalzabili a trenta mesi per il settore edile e a trentasei mesi qualora l’azienda ricorresse ad un anno di contratti di solidarietà. Nessun cambiamento rilevante per quanto riguarda il calcolo dell’importo relativo alla cassa integrazione che è sempre pari all’80% dello stipendio, con tetto a 971,71 euro per retribuzioni fino ai 2.102,24 euro, oppure a 1.167,91 euro per retribuzioni dai 2.102,24 in su.
Info:
Inps,