Novità per tutti gli italiani lavoratori all’estero che hanno perso il lavoro. Infatti, il cittadino italiano che rientra in Patria, può chiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione per rimpatriati. Si tratta di una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali. Ovviamente, come in tutte le richieste, ci sono delle particolari condizioni affinché un cittadino italiano sia nelle condizioni di fare la domanda. Andiamo nel dettaglio.
Indice
- 1 Requisiti necessari per richiedere la disoccupazione per rimpatriati
- 2 La domanda da presentare: come e quando
- 3 Alla domanda vanno allegati dei documenti che sono strettamente correlati al luogo dove il lavoratore ha svolto l’impiego, e precisamente:
- 4 L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS e può essere riscossa:
Requisiti necessari per richiedere la disoccupazione per rimpatriati
Questa particolare indennità spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.
Requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
- qualora si sia già percepito un altro trattamento di disoccupazione per rimpatriati, il periodo di lavoro subordinato svolto dovrà essere superiore a 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero.
La domanda da presentare: come e quando
A differenza della normale indennità di disoccupazione (Naspi), per quanto riguarda la domanda di disoccupazione per rimpatriati, questa non ha termini di presentazione. La richiesta può essere inoltrata all’INPS in uno dei seguenti modi:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
Alla domanda vanno allegati dei documenti che sono strettamente correlati al luogo dove il lavoratore ha svolto l’impiego, e precisamente:
- le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga). Nel caso in cui non si disponesse del documento portatile U1, le informazioni possono essere richieste dalla Struttura INPS territoriale;
- le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.
La durata massima prevista della prestazione è di 180 giorni. L’importo è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali nell’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, Circ. 16 del 29-01-2015). Infatti, le retribuzioni convenzionali, sono determinate con decreti ministeriali annuali.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS e può essere riscossa:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Info: INPS