Incentivi fiscali per il rientro dei cervelli in Italia

Ripristinato il termine per le agevolazioni fiscali potenziati per il rientro dei cervelli in Italia. Agevolazioni del 70 e 80 % e detassazione Irpef

Gli incentivi fiscali potenziati per il rientro dei cervelli in Italia, previsti dalla legge 238/2010, dureranno fino al 2017. Ma solo per quei lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015.

La legge n. 238/2010“Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” – rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “bipartisan”, composto da altri quattro provvedimenti e denominato “Controesodo”, il cui intento è quello di favorire il rientro in Italia di risorse umane qualificate.

Con la Legge n. 238/2010, il Parlamento ha voluto iniziare ad infondere un segnale positivo non solo ai giovani ma all’intero Paese”. Da pochi giorni è entrata in vigore una nuova normativa che definisce un bonus fiscale del 30% per alcuni lavoratori dipendenti ‘rimpatriati’, in possesso di determinati requisiti.

Per il rientro dei cervelli in Italia sono stati previsti gli incentivi fiscali potenziati iscritti nella legge 238/2010 e dureranno fino al 2017. Sono destinati a quei lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo prevede l’articolo 1, comma 259 della legge di stabilità 2016. Arriva una piccola proroga per gli incentivi fiscali previsti dalla legge sul cd. controesodo, cioè la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 %, a seconda se trattasi di lavoratori o lavoratrici.

Sostanzialmente viene rispristinato il termine del 31 dicembre 2017, dopo che era stato abrogato. Per effetto della novità apportata dalla legge di stabilità, il regime fiscale di vantaggio potrà essere attivato solo dai lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Chi si è trasferito oltre questa data potrà contare, invece, solo sul bonus previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, un vantaggio meno appetitoso ma comunque più lungo in quanto destinato ad operare per un quinquennio.

Gli incentivi fiscali previsti dalla legge 238/2010 sono finalizzati al rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea di qualsiasi età in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto per almeno due anni continuativi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. Il beneficio fiscale consiste in una riduzione al 20 % per le lavoratrici ed al 30 & per i lavoratori della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo. Ma con durata limitata al 31 dicembre 2017.

L’agevolazione interessa i lavoratori che ricoprono ruoli direttivi, cioè che sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti, si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni, trasferendo la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto contribuisce alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 % del suo ammontare.

L’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato e le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento su suolo italiano e per i quattro anni successivi.

In conclusione i lavoratori che si trasferiscono in Italia dal 2016 potranno contare sul bonus previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Mentre chi lo ha fatto dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2015 può scegliere liberamente a quale dei due regimi fiscali aderire.

 

Info: www.senato.it