INPS: ecco a chi spetta l’incremento sui contratti di solidarietà

Nel decreto legge sulle pensioni sono stati stanziati ulteriori fondi per potenziare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), ovvero lo strumento di politica industriale finalizzato a far fronte ad un momento di grave crisi come quello attuale, e richiesto dalle grandi aziende per superare, senza conseguenze, processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che hanno diritto al rimborso aggiuntivo sono quei lavoratori dipendenti di quelle aziende in situazioni di crisi temporanea, che adottano particolari forme contrattuali, chiamate appunto contratti di solidarietà; essi hanno la caratteristica di prevedere una riduzione dell’orario di lavoro, accompagnata da un contributo di solidarietà a sostegno del reddito. Tale contributo, per previsione normativa, è stato aumentato della misura del 10%, e precisamente dal 60% al /70% ed è destinato a coloro i quali hanno maturato periodi lavorativi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di competenza 2015, anche per contratti in proroga, stipulati nel 2014.

COME OTTENERE IL RIMBORSO

L’iter per l’ottenimento del rimborso è gestito dall’INPS, che ha reso note le istruzioni operative in un suo messaggio n. 5100 del 31 luglio scorso. Le aziende devono comunicare i dati salariali e contributivi nelle denunce mensili, chiamate UNIEMENS; per le richieste delle maggiorazioni salariali maturate prima del 31 luglio ovvero prima del messaggio dell’INPS, la scadenza delle comunicazioni è prevista nelle denunce UNIEMENS di luglio o, al massimo, di agosto; ciò per consentire il monitoraggio mensile delle risorse finanziarie.

Al ricevimento dei dati e dopo una breve ma accurata disamina, l’INPS eroga il rimborso spettante con due distinti provvedimenti: con il primo paga l’integrazione salariale ordinaria prevista dal contratto collettivo, con il secondo eroga la maggiorazione del 10% prevista in virtù del contratto di solidarietà.

Infine, ricordiamo come la stipula da parte delle aziende di contratti di solidarietà, li esonera dal pagamento del contributo addizionale sull’integrazione salariale, previsto come una tantum per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a carico delle aziende.

Fonte: Decreto Legge 65/2015