La riforma Biagi distingue due tipi di lavoro occasionale: il lavoro occasionale ordinario ed il lavoro occasionale accessorio.
LAVORO OCCASIONALE ORDINARIO
Le prestazioni occasionali “ordinarie” sono collaborazioni lavorative autonome che non possono superare, nello stesso anno, la durata di 30 giorni e i 5.000 euro di compensi percepiti per la totalità dei committenti.
Non è necessaria l’apertura di una partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad un albo professionale: è sufficiente che il collaboratore presenti al datore di lavoro una ricevuta per prestazione occasionale. Il datore di lavoro verserà, per conto del collaboratore occasionale, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Il lavoro occasionale accessorio è stato introdotto per promuovere la legalizzazione di tutte quelle attività lavorative che generalmente non vengono regolarizzate perché svolte in modo saltuario, ovvero:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, come l’assistenza a bambini, anziani, ammalati o soggetti con handicap;
- l’insegnamento privato supplementare;
- i piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione di edifici;
- la collaborazione a manifestazioni culturali, sociali o sportive;
- la collaborazione con associazioni di volontariato ed enti pubblici per l’esecuzione di lavori di solidarietà o di emergenza (ad esempio, in caso di calamità naturali).
In linea di massima è consentito effettuare prestazioni di lavoro accessorio, se nel corso dell’anno solare il collaboratore percepisce complessivamente, e dalla totalità dei suoi committenti, una somma non superiore a 5.050 Euro netti (somma lorda Euro 6.740). Questo limite viene poi annualmente ritoccato sulla base dei così detti Indici ISTAT.
Fonte: INPS